L’agenzia delle Entrate ha cambiato strategia contro l’evasione fiscale per il 2016-2017 formulando un piano raggruppato in 9 punti d’azione, rappresentati in un documento di 36 pagine. In primis i controlli si focalizzeranno sugli accertamenti su immobili e case e i sui c.c..L’agenzia fiscale con la circolare 16/E traccia in particolare le nuove regole cui dovranno far riferimento gli uffici territoriali. Sul fronte degli accertamenti bancari, molta attenzione sarà riservata all’autorizzazione preventiva della Direzione regionale proprio perché il ricorso alle indagini finanziarie può essere effettuato solo dopo un'analisi attenta del rischio in cui sono emerse significative anomalie dichiarative e nel momento in cui vi sia un'attività istruttoria d’ufficio.

Viene data inoltre l’opportunità al contribuente di rimediare prima che parta l’accertamentocon riferimento a quelle anomalie relative al triennio 2012-2014.

L’Agenzia delle Entrate inoltre potrà pervenire a valutazioni più obiettive grazie al contraddittorio e all'accesso presso l'immobile per reperire informazioni sui casi in cui si verifica un elevato scostamento tra il valore stimato e quello dichiarato acquisibile anche mediante sopralluogo diretto. All’avviso di rettifica eventualmente consegnato al contribuente deve essere allegata anche l’immagine dell’immobile accertato quale ulteriore motivazione della rivalutazione. Verranno inoltre stipulate con le imprese degli accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, rafforzando la cooperative compliance con le grandi imprese.

Nel complesso quindi tutta l’attività dovrà essere caratterizzata da un miglioramento qualitativo. I controlli dovranno consentire l’emersione della reale capacità contributiva del contribuente.

Controlli dell’Agenzia, i termini dei versamenti e il calcolo interessi

Con la circolare 17/E invece l’Agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni sui pagamenti a rate o in un unica soluzione i cui destinatari dovrebbero in tal modo evitare di cadere in errori.

Per debiti fino a 5 mila euro il numero di rate è stato innalzato fini ad 8 rate trimestrali di pari importo. Viceversa per i debiti fino a 50 mila euro il numero delle rate è stato portato a 16. Per quanto riguarda gli interessi essi sono dovuti dalla data in cui è stato eseguito il versamento della 1^ rata, calcolato dal 1^ giorno successivo al pagamento del 20 % dell’imposta dovuta.

Le rate successive alla 1^ devono essere versate l’ultimo giorno di ogni trimestre. La prevista per la decadenza dal beneficio della rateazione perché non è stata pagata una rata diversa dalla 1^ è stata ridotta al 45% (non è più al 60%).

Posto che il pagamento rateale sussiste solo se l’imposta non versata non è sotto i mille euro, se il debito non supera i 20 mila euro, le rate del debito rimanente residuo sono pari ad 8 trimestrali.Sopra i 20 mila euro, il numero massimo di rate previste è di 12 rate trimestrali. Il contribuente deve pagare almeno il 20 %dell’imposta liquidata e rateizzare il debito residuo, dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. Il debitore non perde il beneficio della rateazione anche se versa una delle rate con un ritardo di massimo 7 giorni, in misura non sufficiente, per un importo non superiore ai 10 mila euro. Per altre info su tali temi potete premere il tasto segui accanto al mio nome.