L’operatore wind è stato condannato a restituire al proprio ex cliente la somma addebitatagli in conseguenza della migrazione ad altro operatore: il cambio di operatore telefonico non deve comportare alcun costo per l’utente.

Il rimborso del costo di migrazione

La motivazione si fonda sul dettato normativo che all’art. 1 della L. 40/2007 prevede testualmente che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia […]devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore.” La norma lascia ben poco spazio all’interpretazione: lo scopo è proprio quello di dare piena attuazione alla libera concorrenza nell’ambito della telefonia mobile e quindi di evitare inutili costi in danno del consumatore in caso di recesso.

In pratica il “passaggio” da un operatore all’altro è equiparabile proprio ad un recesso dal contratto con il proprio operatore e pertanto deve soggiacere alla medesima disciplina che implica la gratuità dell’operazione come recita la norma sopra esaminata (“…senza spese..”).

Nel caso in esame l’operatore telefonico Wind Telecomunicazioni s.p.a. aveva addebitato all’utente il costo derivante (a suo dire) dalle operazioni di disattivazione della linea telefonica e della successiva riattivazione con il nuovo operatore: in particolare sosteneva che tali attività (disattivazione o migrazione del proprio abbonato) implicasse la “gestione manuale del servizio da parte del personale addetto”.

In verità, prosegue il giudice tarantino, tale decisione scaturirebbe già considerando solamente gli artt.

1341 e 1342 c.c. e art. 33 del Codice del Consumo, che prevedono la cd. nullità di protezione delle clausole vessatorie, ovvero di quelle clausole che creano uno squilibrio eccessivo con la parte debole del contratto.

In definitiva sarebbero legittimi solo quei costi non direttamente connessi alla migrazione ad altro operatore e sempre che siano stati pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia come previsto dall’ art.

1341 c.c. che dispone testualmente "…sono efficaci se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".

L’indennizzo in caso di ritardata risposta al reclamo.

In ultimo, si ricorda che chiunque abbia subito l’addebito per costi di migrazione ed abbia inoltrato apposito reclamo al fine di ottenere il rimborso senza avere risposta avrà diritto anche a d un indennizzo. Infatti l’art.

11 della Delibera AGCOM 73/11/CONS prevede che “se l’operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi (la Wind prevede entro 45 giorni) o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00.”