Come accennato nei giorni scorsi, dal prossimo luglio Equitalia sarà assorbita dall’Agenzia delle Entrate che diverrà Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma i veri timori sono sorti a seguito della notizia relativa ai nuovi poteri di cui sarebbe dotato il nuovo ente, in particolare quello di poter procedere ai pignoramenti dei conti correnti anche senza la preventiva autorizzazione del giudice. Non poteva mancare quindi un chiarimento per “rassicurare” i contribuenti.
L’istituto del pignoramento diretto
La norma che consente all’agente riscossore di pignorare direttamente il conto corrente dei contribuenti non in regola con il Fisco in realtà è già presente nel nostro ordinamento da circa dodici anni.
La vera novità è costituita invece dagli strumenti mediante i quali è possibile indagare e quindi scovare i conti correnti e le relative giacenze: parliamo delle cd. banche dati. Equitalia quindi cerca di rassicurare i contribuenti affermando testualmente che “L'istituto esiste da dodici anni (dal 2005), ma l'ausilio delle banche dati lo renderà una strada percorribile con più facilità”.
La banca dati dell’anagrafe tributaria
In pratica lo strumento a disposizione del Fisco resta il medesimo, ma cambiano le modalità di ricerca dei “beni” del debitore grazie alle banche dati dell’anagrafe tributaria. Infatti la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà avvantaggiarsi dei dati presenti in tale banca dati, oltre a quella dell’INPS (per pignorare pensioni e stipendi), insomma un potere di indagine alquanto potenziato, mentre la modalità di aggressione era già preesistente (appunto il pignoramento diretto del conto corrente).
Il chiarimento di Equitalia e la procedura di pignoramento diretta
La modalità “privilegiata” di pignoramento è prevista dal 2005: prevede l’intervento del giudice dell’esecuzione ed è subordinato alle contestazioni del contribuente (o del terzo pignorato) validamente motivate.
Ciò che afferma Equitalia è ovviamente vero, ma non sarà certamente in grado di tranquillizzare i contribuenti che si vedranno aggredire il patrimonio mediante l’utilizzo di strumenti che renderanno più rapida l’azione esecutiva.
In effetti non occorrerà alcun provvedimento del giudice, ma solamente una semplice istanza di pagamento notificata al debitore via raccomandata. Non è necessario citare in giudizio il terzo pignorato (l’istituto bancario) e tanto meno il debitore, la cartella viene considerata come un atto di precetto e quindi legittima di per sé l’agente al pignoramento delle somme depositate in conto corrente, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica.
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