Come previsto dal DL n. 193/2016 a partire dal 1° luglio l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli atti e gli accertamenti nei confronti di determinati soggetti solo tramite PEC. Questa rappresenta una recente novità ed un profondo mutamento di rotta (anche rispetto ai recenti orientamenti giurisprudenziali) introdotta nei rapporti tra i contribuenti e il Fisco. Analizziamo di seguito i soggetti interessati e gli effetti di tale norma.
I destinatari della notifiche via PEC
Non tutte le categorie di contribuenti saranno interessati dalla nuova modalità di notifica ma solo quelli elencati dalla nuova disposizione ovvero:
- ditte individuali;
- le società e professionisti (indirizzi pec comunicati ai rispettivi albi professionali).
In sostanza saranno coinvolti in questa nuova procedura di notifica solo quei contribuenti che per legge sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata e quindi inseriti nel registro IniPec.
Però la nuova norma sarà applicata anche a tutti quei contribuenti che, pur non essendo tenuti ad avere un indirizzo PEC, facciano espressa richiesta di ricevere le notifiche dal Fisco con tale modalità. Per tali soggetto sarà anche possibile indicare un altro soggetto munito di PEC quale destinatario delle proprie notifiche, ad esempio un professionista, un parente ecc. Qualora il contribuente optasse per tale modalità, la notifica da parte del Fisco potrà validamente avvenire a partire dal quinto giorno libero successivo alla richiesta. Tale modalità di notifica è praticamente più efficace e soprattutto più rapida ed economica rispetto a quella tradizionale, ma ciononostante non saranno molti i contribuenti (non obbligati) disposti a ricevere così rapidamente gli atti e le comunicazioni da parte del Fisco, specie se si tratta di accertamenti o di cartelle esattoriali.
La richiesta di tale opzione di notifica potrà eseguirsi tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il momento di perfezionamento della notifica
Anche per tale modalità di notifica vale il principio dello sdoppiamento degli effetti per il notificante e per il destinatario. Per il soggetto notificante la notifica si perfeziona quando lo stesso ottiene la ricevuta di accettazione da parte del gestore del servizio pec; mentre per il destinatario si perfeziona al momento di avvenuta consegna nella casella di posta, ossia quando il gestore trasmette al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Qualora la casella di posta (pec) dovesse risultare piena generando il messaggio di errore, l’Ufficio notificante tenterà una seconda notifica almeno sette giorni dopo il primo tentativo. Nel caso di ulteriore errore, oppure qualora la casella di posta risultasse non più valida, si seguiranno le norme ordinarie vigenti in materia di notificazioni: sarà spedita una raccomandata che notizierà il destinatario della notifica valida (nonostante la mancata ricezione del messaggio nella casella pec).
Data di entrata in vigore e benefici per il Fisco
Tale modalità di notifica sarà utilizzata a partire dal 1° luglio 201. Sono evidenti i benefici per l’amministrazione finanziaria, sia in termini di risparmio di spesa che di rapidità ed efficacia delle comunicazioni, specie per quelle di carattere impositivo e sanzionatorio. Tutto ciò dovrebbe velocizzare i procedimenti tributari e quindi il dialogo tra Fisco e contribuenti e ridurre il lavoro e la burocrazia degli uffici tributari.
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