Il Governo sta preparando un decreto legislativo, di cui è già pronta una bozza, che recepisce la Direttiva 2015/2366/Ue denominata Psd2, acronimo inglese che sta per Payment services directive, che disciplina i servizi di pagamento e provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento Ue n°751/2015 Ifr, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta. La bozza di decreto, che è stata esaminata ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede oltre all'obbligo di preavviso nel caso di blocco del bancomat o della carta di credito, l'annullamento delle spese sulle comunicazioni relative ai servizi di pagamento e il blocco delle commissioni interbancarie sulle operazioni con bancomat e carte di credito.

Le novità per i consumatori

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva, oltre a predisporre norme di organizzazione del sistema bancario e dei servizi finanziari presenta alcuni aspetti molto rilevanti per i consumatori. Innanzitutto, vengono stabiliti limiti precisi alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali. Fino al 9 dicembre 2020 sulle operazioni di pagamento effettuate con bancomat o carte di credito e di debito, le banche e le società di gestione delle carte potranno applicare una commissione iinterbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2% del valore medio annuo di tutte le operazioni effettuate sul territorio nazionale.

Dopo il 9 dicembre 2020 si potrà applicare una commissione iinterbancaria forfettaria di 5 centesimi su ogni operazione di pagamento con bancomat o carta di credito o di debito. Oppure, a scelta dell'intermediario, una commissione variabile, ma, comunque, non superiore allo 0,2% del valore della singola operazione. Per le operazioni inferiori ai 5 euro viene applicata una commissione ridotta.

Il preavviso di revoca della carta

La bozza di decreto legislativo prevede di integrare le disposizioni della legge 386/1990. In particolare, viene aggiunto l'obbligo del preavviso di revoca dell'utilizzo del bancomat o della carta di credito e di conseguenza, l'inserimento del nominativo del titolare nella Centrale d'allarme interbancaria.

La Banca o altro intermediario dovrà comunicare preventivamente al cliente la data da cui andrà in vigore la revoca. La segnalazione alla Cai può essere evitata dal titolare della carta se, entro la data di revoca, provvede a sanare tutte le pendenze. Se il pagamento avviene successivamente all'iscrizione al Cai verrà annotato nella segnalazione, ma questa rimarrà comunque visibile per 24 mesi.

Le novità sulle spese di comunicazione

La bozza di decreto legislativo abroga l'articolo 126-ter del Tub e modifica l'articolo 127-bis dello stesso. A seguito di queste modifiche del Testo unico bancario non potranno essere più addebitate ai clienti spese, comunque denominate, relativamente a informazioni e comunicazioni, previste per legge, relative ai servizi di pagamento effettuate con qualunque mezzo. Infine, sarà possibile protestare un assegno anche senza essere in possesso materialmente del titolo. Basterà l'immagine.