Con il decreto del 9 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2023 al numero 165, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha prorogato i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2023 stabilendo che verranno accettate anche quelle inviate entro il 30 giugno e non più entro il 15.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023

È stato fissato al 30 giugno 2023 il termine di scadenza dell'ulteriore proroga per la presentazione delle domande di aiuto della cosiddetta Politica agricola comune (PAC) per l'anno 2023.

Gli aventi diritto, in base al decreto del 23 dicembre 2022: Agricoltore sottoforma di persona fisica o giuridica, Aziende e attività agricole in generale, presentando la richiesta, potranno usufruire dell'attivazione dell'aiuto dei pagamenti diretti alle aziende in attività.

I tipi di intervento attivati sono:

  • il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
  • il sostegno ridistributivo complementare;
  • il sostegno per i giovani agricoltori;
  • i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
  • il sostegno accoppiato al reddito.

La domanda di aiuto

Per l'attivazione della richiesta dei diritti all'aiuto e per il pagamento dei premi, l'agricoltore in attività dovrà presentare una Domanda Unica presso l'organismo che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore.

La presentazione della Domanda Unica presuppone la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021. La Domanda Unica sarà corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di organismi nazionali o dell'Unione Europea in base al paragrafo 1 dell'articolo 151 del regolamento UE n.

2021/2115.

Nella compilazione della Domanda Unica di aiuto dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

  • Identificazione univoca delle parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
  • la superficie dichiarata e l'ubicazione;
  • informazioni per la condizionalità e gli interventi;
  • le informazioni del sistema di monitoraggio delle superfici se pertinenti alla domanda di aiuto.

È fatta salva la possibilità da parte dell’agricoltore o dell'azienda agricola modificare, ritirare in tutto o parzialmente le richieste di aiuto entro i termini previsi dall'articolo 7 del regolamento 01/02/2022/1173, (25 luglio 2023).

I beneficiari inoltre sono informati della possibilità dello svolgimento, da parte dell'autorità preposta, di controlli nei luoghi oggetti dell'aiuto per la verifica della non conformità alle dichiarazioni effettuate.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o tramite il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne saranno informati, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformita', con le modalita' fissate dal medesimo organismo pagatore.

Nota di correzione del 18/07/23: Il titolo di questo articolo è stato rivisto in data 18 luglio perché una precedente versione risultava confusionaria. Ci scusiamo con i nostri lettori.