Prestiti, cessioni del quinto, carte di credito revolving, fidi: quanti oneri comportano, sia palesi che nascosti? Fortunatamente, grazie alla nuova guida della Banca d'Italia (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24/2014), sul credito al consumo, è stato istituito un nuovo modello informativo, chiamato Secci.

Tale modulo deve essere rilasciato obbligatoriamente al cliente in fase pre-contrattuale, ovvero prima di firmare qualsiasi contratto di finanziamento. Deve contenere le seguenti indicazioni:

  • tipologia di contratto;
  • importo del credito concesso;
  • durata;
  • numero totale di rate;
  • bene/servizio e suo prezzo iniziale, in caso di credito finalizzato;
  • esatto ammontare degli interessi;
  • eventuali garanzie;
  • conseguenze in caso di recesso e rimborso anticipato (ricordiamo che il recesso è sempre consentito, senza obbligo di motivazione, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto).

Un'attenzione particolare è stata incentrata sul Taeg: non solo deve essere specificato il Tasso Annuo Effettivo Globale, ma anche il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi. Alla fine del modello sono presenti informazioni ulteriori, per quanto concerne la commercializzazione di prodotti a distanza (online e telefonicamente).

Qualora le informazioni non fossero sufficienti, o facilmente comprensibili, il consumatore ha facoltà di rivolgersi al finanziatore: quest'ultimo è tenuto a garantire assistenza con colloqui diretti, anche telefonici, su caratteristiche e condizioni essenziali del finanziamento, nonché sugli obblighi e sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate.

Per il cliente, prima della firma di qualsiasi contratto, è dunque consigliabile richiedere il modulo Secci (oppure scaricarlo direttamente dal sito internet dell'intermediario), in modo da poterlo confrontare con altre proposte e poter scegliere quella effettivamente meno costosa.

In caso di rifiuto della domanda di credito, il consumatore ha, inoltre, il diritto di essere informato che il diniego si basa sulla consultazione di una banca dati, con la puntuale indicazione di quest'ultima e delle criticità riscontrate.

In caso di lamentele o disservizi, il debitore deve inviare una raccomandata all'ufficio reclami del finanziatore, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In caso i mancata o insoddisfacente risposta, è possibile presentare ricorso all'Abf, Arbitro Bancario Finanziario, alternativa più veloce ed economica al giudice.

Bankitalia conclude il suo vademecum con la raccomandazione di scegliere il prodotto non solo in base alle sue caratteristiche, ma anche, e soprattutto, alle esigenze personali, considerando eventuali imprevisti e finanziamenti già in essere, che potrebbero diventare insostenibili.