Cosa accade se, dopo aver sottoscritto un contatto di prestito con una finanziaria, si interrompe il pagamento delle rate? L'emissione di un decreto ingiuntivo cosa comporta per il debitore?
Breve premessa. In virtù dell'art. 2740 del codice civile, i debitori rispondono delle obbligazioni (i debiti contatti) con tutti i propri beni, presenti e futuri: questo principio contenuto nella norma codicistica permette ai creditori, salvo intervenuta prescrizione del credito vantato, di "aggredire" i beni del debitore (in primis il denaro posseduto presso banche o lo stipendio).
Tale procedura prende il nome di "pignoramento presso terzi" ed avviene secondo il seguente iter.
1° fase Ipotizziamo, appunto, che il debitore non paghi da diversi mesi le rate del prestito: la finanziaria è legittimata, se previsto dal contratto - e solitamente lo è - ad inviare al debitore la c.d. "decadenza del beneficio del termine", una comunicazione a mezzo raccomandata con cui si informa il debitore che è venuta meno la possibilità di restituire il prestito mediante rate mensili con contestuale richiesta di saldare il debito residuo in un'unica soluzione in brevissimo tempo (7-10 giorni al massimo).
2° fase Il debitore, una volta pervenuta la D.B.T., se non adempie al pagamento di quanto dovuto, inizierà a ricevere insistenti chiamate da parte di società di recupero crediti che, ottenuto un mandato all'incasso, cercheranno di addivenire ad un accordo transattivo consistente, nella maggior parte delle volte, in una proposta a saldo e a stralcio, ovvero propongono uno "sconto" sul debito complessivo chiedendo il pagamento del 30% o 50% dell'importo totale purché avvenga mediante cambiali.
La sottoscrizione delle cambiali è proprio ciò a cui puntano le finanziarie, in quanto esse costituiscono titolo esecutivo ed il mancato pagamento di una sola cambiale permette al creditore finanziaria di procedere esecutivamente.
3° fase Se il debitore non accetta il pagamento a saldo e stralcio, la finanziaria procederà col decreto ingiuntivo. Questo atto, firmato dal Giudice, viene notificato al debitore, il quale ha soltanto 40 giorni per rivolgersi ad un legale e proporre opposizione.
4° fase Se non viene proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, quest'ultimo diventa esecutivo e verrà notificato insieme all'atto di precetto. Questo atto anticipa la fase esecutiva vera e propria che si ha con l'atto di pignoramento, che può essere notificato dopo 10 giorni dal precetto ed entro 90 giorni, sempre se il debitore non paga entro questo termine.
5° fase Il pignoramento presso terzi: questo ulteriore atto sarà notificato alla banca in caso in cui il creditore voglia pignorare il conto o depositi del debitore, oppure può essere notificato al datore di lavoro se si vuole pignorare un quinto dello stipendio. Con questo atto verranno bloccate le somme, quindi il debitore non potrà prelevare né ricevere lo stipendio integralmente (verrà infatti accantonato ogni mese di 1/5 fino al raggiungimento dell'importo dovuto al creditore.
Per completezza, va detto che con l'atto di pignoramento si "invitano" il debitore ed il terzo pignorato (datore di lavoro o banca) all'udienza in Tribunale ed il Giudice assegnerà in quella sede le somme spettanti al creditore.