La Circolare Inps 6/2014 inizia col ricordare che, già dall'entrata in vigore del Dlgs. 314/1997, era stata messa in atto l'armonizzazione della disciplina in materia di redditi, per dipendenti privati e pubblici: dal 1998, dunque, anche per gli statali , la retribuzione imponibile è quella individuata dal Tuir, agli articoli 49 e 51.
In generale, è prevista , di conseguenza, la totale imponibilità , ai fini contributivi, di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dall'effettiva prestazione.
Nel Tuir, tuttavia, sono presenti alcune eccezioni, cioè alcuni emolumenti parzialmente o totalmente non imponibili, i cosiddetti Fringe Benefits, espressamente elencati.
- Indennità e rimborsi per trasferte o missioni al di fuori del Comune di appartenenza;
-Indennità di trasferimento e di prima sistemazione;
-Indennità di volo e navigazione;
-Assegni di sede ed indennità per trasferimenti all'estero;
-I premi relativi a polizze sanitarie stipulate sulla base di accordi CCIE.
Sono, invece, non imponibili:
-Somministrazioni di vitto e buoni pasto, sino a € 5,29;
-Indennità o gettoni di presenza per pubbliche funzioni, che per legge devono essere riversati allo Stato;
- Servizi di trasporto offerti a categorie o alla generalità dei dipendenti;
-Erogazioni da parte del datore di lavoro per finalità educative, formative, socio-assistenziali, ricreative e di culto.
Sono, infine, totalmente imponibili ai fini pensionistici alcune componenti del reddito degli statali sulle quali si è molto discusso, tra cui:
-Le indennità percepite dai dirigenti in virtù delle loro funzioni, omnicomprensive;
- Gli assegni "ad personam", percepiti al fine di rispettare il divieto di diminuzione della retribuzione erogata;
- Gli elementi accessori, quali straordinari, gratifiche e mensilità aggiuntive;
- Le erogazioni liberali percepite dal datore.
Il Congedo straordinario per l'assistenza a familiari portatori di handicap, previsto dal Dlgs. 151/2000, retribuito, è dichiarato come totalmente imponibile, quindi utile sia per il diritto che per la misura della pensione, sino ad un massimale di € 43.579,06.
Infine, per quanto concerne la discussa maggiorazione del 18%, (trattasi di un aumento della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato),secondo i dettami della Legge 724 del 1994, l'Inps la considera rientrante per intero nell'imponibile contributivo, pur osservando quanto segue:
-l'indennità integrativa speciale , conglobata, per effetto dell'art.21 del CCNL Pubblici Dipendenti, nello stipendio tabellare, a partire dal 2003, non concorre alla base su cui calcolare la maggiorazione del 18%