Novità in tema di incarichi ai pensionati in ambito scolastico. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni scolastiche, non potranno più conferire incarichi di studio e di consulenza a personale della Scuola già in pensione. Il divieto di cariche retribuite riguarda sia i pubblici che i privati ed è contenuto nell'articolo 6 del decreto legge del 24 giugno 2014, numero 90, relativo alle misure urgenti in favore della semplificazione e della trasparenza amministrativa (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2014).
Nello specifico, l'articolo 6, recante il "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", trova la sua ragione nell'opportunità del Governo di vietare i trattenimenti in servizio oltre i limiti di età. Infatti, "ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza non si possono conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, consentendo tali incarichi solo se conferiti gratuitamente. Questo principio non è da applicarsi agli incarichi e alle cariche presso gli organi costituzionali".
Pertanto, le amministrazioni pubbliche, tra le quali rientrano gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, non potranno avvalersi di studi e consulenze di personale già in pensione.
Nella sua prima stesura, la norma era ancora più restrittiva e prevedeva che nessun pensionato potesse assumere incarichi dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche, ovvero in tutte quelle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco dell'Istat e che include, tra gli altri, anche ministeri, Camera, Senato, Corte Costituzionale e Comuni.
In tal caso si sarebbe proceduto a decapitare gli incarichi di numerosi soggetti, già in pensione, ma che occupano i vertici dell'amministrazione burocratica e della scuola.
La norma, perciò, è stata ammorbidita prevedendo la possibilità di incarichi gratuiti e fornendo una larga eccezione per gli incarichi e le cariche presso gli organi costituzionali.