La legge n. 118/71 riconosce lo stato di invaliditàcivile a chiunque abbia delle minorazioni fisiche, psichiche, dellavista o dell'udito, tali da limitare le quotidiane funzioni della vita. Le suddette minorazioni devono comportare unariduzione permanente della capacità lavorativa (tra il 33% ed il 100%) oppure, incaso di minori, le difficoltà devono essere legate alle funzioni propriedell'età.

Chi può presentare domanda?

Possono inoltrare una domanda diretta al riconoscimento dell'invaliditàcivile, i cittadini italiani e comunitari residenti in Italiae i cittadini extracomunitari titolari del permesso disoggiorno da almeno un anno e residenti in Italia.

Il richiedente deve innanzitutto farsi rilasciare dal proprio medico di baseil certificato da cui si evincono le patologie invalidanti. Ilmedico redige il certificato e lo invia telematicamente all'Inps. Successivamente,rilascia al richiedente una ricevuta con un codice identificativo, che dovràrecarsi presso un patronato per avviare la fase amministrativa. La domanda può essere presentata online anche dallo stesso richiedente sedispone del codice pin.

Visita medica e verbale

Dopo la presentazione della domanda, il richiedente riceve dall'Inps una comunicazionerelativa alla data in cui sarà sottoposto a visita medica perl'accertamento dell'invalidità. Se si tratta di una patologia oncologica, la visita medica viene effettuata entro15 giorni.

Inoltre, se l'interessato, a causa della propria situazione disalute, non può recarsi personalmente, sarà effettuata una visita domiciliare. Dopo la visita, la commissione medica redige il verbale con l'indicazionedelle patologie accertate ed il giudizio finale espresso in percentuale. Se il punteggio finale è fino al 33% non sarannoriconosciuti benefici; con un punteggio dal 46% si ha dirittoall'iscrizione alle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzioneagevolata; con un punteggio dal 33% al 73% è riconosciutal'assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali; dal 66% si hadiritto anche all'esenzione del ticket sanitario.

Le prestazionieconomiche, vale a dire l'assegno di invalidità, l'indennità difrequenza (per i minori), la pensione di inabilità e l'indennità diaccompagnamento, sono riconosciute se si ottiene un punteggio dal 74% al 100%

1) la pensione di inabilità spetta a chi ha tra i 18 ed i65 anni riconosciuto invalido totale (100%).

L'importo mensile è di279,19 euro per 13 mensilità purché non si superi un redditoannuo di 16.449,85 €;

2) l'assegno di invalidità spetta a chi ha tra i 18 ed i 65anni riconosciuto invalido parziale (tra il 74% ed il 99%). L'assegno mensile è di 279,19 europer 13 mensilità, ma il reddito annuo in tal caso non devesuperare il limite di 4.795,57 €;

3) l'indennità di accompagnamento è riconosciutaindipendentemente dall'età anagrafica, a chi è invalido totale (100%)con impossibilità di deambulare e necessita di assistenza continua. E' di 504,07 € al mese(per 12 mensilità);

4) l'indennità di frequenza spetta fino a 18 anni, a chi è affettoda patologie che rendono gravoso lo svolgimento dei compiti e delle funzionidella vita quotidiana.

L'importo è di 279,19 € mensili (12 mensilità) e un reddito personale annuo di 4795,57 €.

Il ricorso giudiziario

Se, invece, non viene riconosciuta l'invalidità e l'interessato intendeimpugnare il verbale della commissione medica, dovrà presentare, medianteil proprio avvocato di fiducia, un ricorso denominato AccertamentoTecnico Preventivo (ATP).