L'ora di colloquio (mattutina) dei docenti con i genitori degli alunni è da ritenersi obbligatoria? E' una delle questioni che spesso vengono sollevate dagli insegnanti e sulla quale è giusto fare chiarezza in questo nuovo inizio di anno scolastico.
C'è da premettere innanzitutto ciò che viene indicato nell'articolo 30 della Costituzione italiana dove viene detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Da ciò si evince che, tra i compiti dei docenti, ci sia quello di fornire informazioni adeguate alle famiglie dei propri studenti in merito al loro andamento a Scuola.
Tenendo presente questo principio costituzionale, andiamo ad esaminare ciò che recita l'articolo 29/2 del CCNL/2007: qui si dice che tra gli adempimenti a cui vengono chiamati i docenti (tra l'altro non soggetti ad alcun compenso) ci sono anche i rapporti individuali con le famiglie. 


E' necessario, però, fare un'opportuna precisazione: non bisogna confondere questa definizione con le riunioni collegiali periodiche di tutti i docenti con i genitori degli alunni per le informazioni sull'andamento scolastico dei ragazzi o per la consegna delle pagelle. Questi incontri, infatti, si svolgono nelle ore pomeridiane e vanno imputati al monte ore (max 40 all'anno) menzionato nell'articolo 29 comma 3 lettera a).: tra l'altro, questi incontri di ricevimento collettivo vengono stabiliti dal collegio dei docenti, in occasione della deliberazione del Piano delle attività.
Tuttavia, in diverse scuole è ancora in vigore una consuetudine, che resiste da parecchi anni, nota come la 'diciannovesima ora' settimanale del professore di I e II grado come ora dedicata ai rapporti individuali con le famiglie, anche se poi in quell'ora spesso non avviene alcun colloquio.
Per quanto esposto, dunque, l'istituzione della diciannovesima ora è da considerarsi illegittima in quanto non prevista nel contratto, in quanto non viene fatta menzione di obbligo di reperibilità per il docente per i rapporti individuali con i genitori. L'obbligo, semmai, si manifesta nel momento in cui fosse il genitore a chiedere al docente un colloquio privato ed individuale che, comunque, non si terrà durante le ore dedicate alla didattica.