In base all’art.13 del dlgs 297/94, gli insegnanti non hanno obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione dell'assemblea di Istituto. In materia di sorveglianza degli studenti durante lo svolgimento di questa attività, le circolari dei Dirigenti Scolastici sono discordanti: alcune richiedono vigilanza sugli studenti; altre richiedono che sia il docente della prima ora a vigilare sugli alunni impegnati nell'assemblea che coinvolge tutto l'istituto. In base al dlgs 297/94, i docenti della scuola non hanno nessun obbligo di vigilanza in occasione dell'assemblea d’Istituto. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale Cagliari che ha riconosciuto il corretto comportamento di alcuni docenti che per diritto non si sono assunti l'obbligo di vigilanza durante l'assemblea di istituto della Scuola in cui si trovavano in servizio.

Assemblea di istituto: nessun obbligo di vigilanza per i docenti

Durante l'assemblea di istituto, il personale docente e il dirigente scolastico possono assistere alla discussione che coinvolge gli studenti di tutta la scuola, ma non hanno nessun pbbligo di vigilana sugli alunni coinvolti nell'assemblea. All'art. 13 - Assemblee studentesche - del dlgs 297/94, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, si dichiara che nessun obbligo è dato al personale docente e nemmeno può essere stabilito dal Dirigente scolastico con circolare. Al comma 8 dell'articolo in oggetto si dichiara che "Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino". Nessun obbligo dunque per il docente ma la possibilità di assistere. Il docente della prima ora, di seguito all'aver fatto l'appello, può anche decidere di lasciare l'istituzione scolastica interessata allo svolgimento dell'assemblea di istituto. Il regolamento con l'art 13 al comma 8 può essere letto al seguente indirizzo: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html



Nella sentenza del Tribunale Cagliari, il Giudice ha riconosciuto il diritto di alcuni docenti a non presentarsi a scuola in occasione dell'assemblea di istituto, che coinvolge gli studenti e non il personale docente della scuola. I docenti di un istituto scolastico della Sardegna erano stati obbligati dal Dirigente scolastico a rispettare lo stesso orario di servizio di una giornata di lezioni ordinaria. La sentenza del Tribunale di Cagliari ha invece datto ragione ai docenti: durante le ore di assemblea di istituto escusivamente gli insegnanti della prima ora hanno l’obbligo di fare l'appello e solo nel caso in cui l’inizio dell’assemblea di istituto coincide con l’orario ordinario delle lezioni. Il personale docente può altresì non presentarsi a scuola nella giornata di assemblea di istituto e nella prima ora, riconoscendo ai docenti la possibilità di lasciare la scuola di seguito al rilevamento delle presenza e delle assenze. Il Dirigente scolastico non può disporre della ore del docente che non siano ore di lezione ordinaria, nè imporre obbligo di vigilanza sugli studenti impegnati durante l'assemblea, nemmeno con una circolare. All'art.14, comma 5, in materia di funzionamento delle assemblee studentesche, si dichiara che il Dirigente scolastico "ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea". Unico intervento possibile al DS.