Di seguito al termine di un contratto di lavoro come quello stipulato nel comprato Scuola con un incarico di supplenza breve, deve essere corrisposto al docente anche il trattamento di fine rapporto (Tfr), ma quali sono i termini di pagamento? I tempi sono differenti in relazione alla tipologia di contratto e alla durata dello stesso, come è possibile leggere nei chiarimenti del portale Inps, che possono essere consultati per intero al seguente indirizzo: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B8186%3B&lastMenu=8496&iMenu=1&itemDir=8665.

Qui di seguito si tratterà esclusivamente dei termini di pagamento del tfr di seguito alla conclusione di un contratto di supplenza breve del personale docente, con differenti termini in relazione alle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Tfr supplenze brevi: entro quanto deve essere pagato?

Nel portale Inps, si legge che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) sono differenti in base alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 484 della L. 147/2013, dalla quale è possibile ottenere le informazioni necessarie sui tempi di pagamento del Tfr e entro quanto tempo deve essere corrisposto. Sul portale dell'ente di previdenza sono indicati tre casi con le rispettive scadenze entro le quali deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto, in relazione alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.



Il pagamento del trattamento di fine rapporto, il Tfr deve avvenire entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per causa inabilità o decesso; non prima di un periodo di 12 mesi per causa cessazione del rapporto di lavoro il raggiungimento dei limiti di età o di servizio (in questo caso si intende la conclusione del periodo per cui è stato stipulato il contratto a tempo determinato, come per esempio una supplenza breve nella scuola; entro un periodo non inferiore ai 24 mesi dal periodo di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con o senza diritto al pensionamento, nei casi di licenziamento o destituzione dall'incarico di lavoro.

Tfr supplenze brevi: quando spettano gli interessi?

Nel pagamento del trattamento di fine rapporto, Tfr, sono dovuti gli interessi di mora nel caso il beneficio sia stato effettuato (corrisposto dall'Inps) dopo 105 giorni, in relazione al primo caso come espresso sopra; dopo 90 giorni dalla decorrenza dei 12 mesi per il secondo caso (supplenza breve con contratto a tempo determinato); allo stesso modo, dopo 24 mesi, per tutti gli altri casi menzionati sopra. Il Tfr non è comunque presente nel cedolino online che può essere visualizzato nel sito NoiPa, ma viene accreditato come un importo a parte. Si ricorda, inoltre, che il trattamento di fine rapporto matura in seguito a un incarico di supplenza di almeno 15 giorni: frazioni inferiori ai 15 giorni non sono conteggiate come un mese di servizio.