Mentre nelle stanze del Parlamento fervono i lavori per la presentazione di piani di pensionamento anticipato più flessibili, il governo avvia la stagione dei pensionamenti obbligatori nella Pubblica Amministrazione. Anche la scuola non fa eccezione, come in un articolo che si trova su PensioniOggi.it, disciplinando l'uscita dal lavoro in maniera unilaterale attraverso una apposita circolare.

Pensionamento obbligatorio

Per gli insegnanti e i dipendenti Ata del comparto scuola che hanno accumulato i requisti per andare in pensione col vecchio sistema retributivo entro il 2011, arrivano i pensionamenti obbligatori.

La decorrenza della pensione, se si sono compiuti i 65 anni di età, è quella del 1 settembre 2015. Si trova questa disposizione nella circolare 2/2015 della Funzione Pubblica, in ossequio ai nuovi provvedimenti governativi sul pensionamento nella P.A.

Quota 96

La maggior parte di lavoratori soggetti a questa normativa sono quelli denominati come Quota 96, contingente di dipendenti aventi 60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di versamenti. Sono coinvolti dal provvedimento anche coloro che abbiano 40 anni di contributi, nonché le lavoratrici di 61 anni e 20 anni di versamenti conseguiti entro il 2011. Per tutti i lavoratori della P.A. ci sarà risoluzione d'ufficio al 31 agosto 2015 al compimento dei 65 anni di età.

La risoluzione nel regime Fornero

Si tratterà di risoluzione di tipo unilaterale anche per quei soggetti che hanno raggiunto i requisiti dal 2012 in poi. Alla data del 1 settembre 2015, chi ha maturato un totale di 66 anni e 3 mesi di età, in possesso di 20 anni di contributi, scatterà la pensione d'ufficio. Stanti così le cose, l'assegno che percepiranno sarà gioco forza inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto se fossero andati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Si tratta di chi ha 62 anni di età ed è in possesso dei requisiti necessari per anticipare l'uscita dal lavoro (uomini con anzianità lavorativa di 42 anni e 6 mesi e donne con 41 anni e 6 mesi di lavoro). In base all'articolo 1 del D.Lgs. 90/2014, la risoluzione la può decidere direttamente l'ente.