L'obiettivo è quello di ridurre la stipula di contratti di supplenza breve, ma in realtà nella Scuola il supplente c'è sempre stato. Anche gli inseganti si ammalano, per problemi personale devono assentarsi e la segreteria scolastica è obbligata a convocare gli insegnanti scorrendo tra i candidati presenti nelle Graduatorie di istituto di II e III fascia. Il primo disponibile ad accettare l'incarico per quella sede scolastica e per quel numero di giorni proposto deve presentarsi a scuola per prendere servizio. Questo è l'inter di ogni insegnante nei primi anni a seguito della laurea o abilitazione: il punteggio si acquisisce anche con pochi giorni non continuativi, e ogni docente lo sa.

Eppure ora, in relazione al ddl scuola, i docenti non potranno più maturare un periodo di servizio nella scuola su posto vacante superiore di 36 mesi; il personale della scuola con questi requisiti dovrà essere risarcito, ma quanto costerà effettivamente e quali sono i criteri di erogazione dell'indennizzo, se questo dovesse essere applicato.

Ddl scuola: quanto costa un docente con più di 36 mesi

L'indennizzo a titolo di risarcimento per il docente precario che ha maturato più di 36 mesi di servizio con contratto di supplenza breve annuale o fino al termine delle attività didattiche ammonta tra 2,5 e 10 mensilità, in relazione a tre gradini di importo 'forfettario e onnicomprensivo', come previsto nel decreto di Riforma della scuola del Governo Renzi. Nel dettaglio, all'art.36 del Ddl scuola al docente che ha maturato un periodo di precariato nella scuola tra i 3 e i 5 anni spettano 2,5 mensilità, conteggiate in relazione allo stipendio medio del periodo di servizio svolto; se si è maturato un periodo dai 5 ai 10 anni l'importo di indennizzo spettante è invece pari a 6 mensilità. Se il docente supera il periodo di 10 anni su posto vacante o disponibile avrà diritto a un risarcimento di 10 mensilità.



Nel caso di applicazione del provvedimento, il risarcimento per il periodo di servizio nella scuola superiore ai 36 mesi sarà da considersi valido per le Graduatorie ad esaurimento e per le Graduatorie di istituto. I costi di un docente precario saranno dunque ingenti, un carico oneroso per il Governo, in considerazione che gli insegnanti con più di 36 mesi di servizio sono distribuiti nelle GaE (in attesa di assunzione) e nelle GI, sopratutto in terza fascia. D'altronde non si ha ancora nessuna risposta in materia delle 100mila (100.701) cattedre nella scuola con assunzioni dal primo settembre 2015 e la distribuzione per province: in questo caso i neoassunti non dovrebbero più presentare domanda di risarcimento.

Il risarcimento per i 36 mesi non è automatico

In relazione al Ddl scuola, il risarcimento in mensilità per il periodo di servizio svolto con contratto a tempo determinato non sarà automatico, ma dovrà essere il docente stesso a richiedere l'indennizzo, presentando domanda per mezzo di posta certificata (PEC) entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di Riforma della scuola. Al momento si attende però di avere una risposta definitiva dal Governo Renzi sulle assunzioni dal primo settembre 2015: il personale docente della scuola interessato e al momento presente nelle Graduatorie ad esaurimento, con l'assunzione, non dovrebbe presentare domanda di risarcimento. È anche da tenere in considerazione la reale applicazione di tale indennizzo forfettario stabilito nel ddl scuola. In questo caso i docenti con diritto al risarcimento dovrebbe conteggiare il periodo di servizio, anche non continuativo, su posto vacante, per avere una stima delle mensilità spettanti.