A chi spetta l'incarico di proseguire l'anno scolastico dopo il 30 aprile? In base alla normativa del CCNL/2007 spetta al supplente per continuità didattica mentre il docente titolare deve restare a disposizione, ma ciò solo se l'insegnante che lo ha sostituito ha maturato in certo numero di giorni di lezione, calcolato in relazione alla classe. Nel dettaglio la normativa e la differenza tra classi del triennio e terminali, numero di giorni necessari per il calcolo del diritto al posto di seguito al rientro del 30 aprile e di assenze continuative del titolare: non sempre infatti il posto dopo il 30 aprile spetta al supplente per continuità didattica.



Rientro titolare dopo il 30 aprile: a chi spetta l'incarico

Il supplente per ottenere l'incarico e proseguire l'anno scolastico in corso deve aver maturato almeno 150 giorni di servizio per le classi ordinarie e 90 se ha lavorato in classi terminali. Il supplente ha diritto a tenere le classi assegnate durante la supplenza fino alla fine dell'anno, seguire gli scrutini e fare le valutazioni finali, se il titolare della cattedra rientra dopo il 30 aprile, con il fine di garantire la continuità didattica ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 2007. Il docente titolare ha infatti diritto alla conservazione del posto anche con la sospensione delle attività didattiche, congedo, o altre motivazioni: al suo rientro dopo il 30 aprile resterà a disposizione nella Scuola sede di servizio per altri incarichi di supplenza, attività didattico-educative, ma non potrà prendere di nuovo servizio nelle sue classi. Si ricordi comunque che lo stesso principio non è valido per tutte le tipologie di supplenze, ma solo a seguito della maturazione di 150 o 90 giorni di servizio sulla stessa sede di servizio.

Supplenza breve: un caso nel dettaglio

Nel dettaglio, nel caso in cui si stia svolgendo una supplenza con contratto a tempo determinato e prorogato di settimana in settimana a seguito della presentazione di certificazioni mediche da parte del docente titolare, si avrà la certezza di continuare l'anno scolastico su quella stessa sede scolastica solo a seguito del 30 aprile, data odierna. Infatti, anche nel caso in cui il docente titolare della cattedra in cui state svolgendo una supplenza breve rientrasse ora, l'incarico a proseguire l'anno resterà vostro proprio per continuità didattica. Unico requisito è la maturazione di 150 giorni di servizio mentre 90 sono sufficienti su classi terminali (III media o V superiore). Tutti i giorni in cui il docente titolare non è in servizio nella scuola su cui si tiene la supplenza breve devono essere conteggiati come assenze, sia che si tratti di giorni di malattia, congedo parentale o materinità, interdizione dal lavoro, ferie, etc., o anche rientri fittizi, in cui non si svolge effettivamente lezione. Ciò non significa che il titolare non rientrerà in servizio, ma solamente che il suo incarico non sarà sul suo posto ordinario, ma sarà impiegato su altri compiti, restando a disposizione della stessa scuola di servizio.