Con l'entrata in vigore del DL n° 23 del 04 marzo di quest'anno che tratta disposizioni in materia di contratto di lavoro, è stato ufficializzato per tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 il contratto di lavoro a tutele crescenti di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. Il legislatore introduce così una nuova disciplina nei contratti di lavoro prevedendo un risarcimento crescente in base all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato in maniera illegittima. Non sarà più il giudice di un tribunale del lavoro a stabilire se e quanto tocchi al lavoratore licenziato ingiustamente.
Questo nuovo contratto verrà applicato quindi per i neo assunti, per coloro che passeranno da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato ed agli apprendisti qualificati. La disciplina vecchia prevista dalla Legge Fornero resterà valida per i contratti antecedenti il 07 marzo 2015 dal momento che non è stata prevista una retroattività alla riforma. In molte aziende quindi ci saranno lavoratori con contratti diversi. Il vecchio contratto può essere trasformato nel nuovo solo nel caso dei lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e che appartengono ad aziende al di sotto dei 15 operai. In questo caso il contratto passerà automaticamente a quello nuovo a tutele crescenti nel momento in cui l'azienda a partire dal 07 marzo assuma altri operai facendo superare all'azienda il numero di 15 dipendenti.
Il decreto in parole povere introduce un nuovo regime di sicurezza per il lavoratore licenziato ingiustamente dal momento che riconoscerà al licenziato un indennizzo pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di contratto con un massimo di 24 mensilità. Le uniche situazioni che possono portare al reintegro nel posto di lavoro del licenziato, secondo la nuova normativa sono il licenziamento durante la maternità o durante un qualsiasi periodo di tutela, il licenziamento per discriminazione e quello illecito.
In questo caso il datore di lavoro si vedrà costretto a ridare il posto di lavoro al dipendente indennizzandolo anche per i periodi di lavoro che il lavoratore avrebbe avuto dalla data del licenziamento a quella del reintegro.