La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 148/2015 apre ufficialmente la via alle nuove regole per la Cassa Integrazione 2015-2016 che entrano in vigore a partire da oggi, giorno 25 settembre. Il provvedimento, uno dei numerosi decreti attuativi nei quali si articola il Jobs Act, riscrive le norme che regolano i trattamenti di integrazione salariale prevedendo nuovi regolamenti per la Cassa Integrazione Ordinaria e per quella Straordinaria. In un senso più ampio si tratta dell’ennesimo provvedimento di modifica e riforma del sistema di ammortizzatori sociali portato avanti dal governo Renzi tramite l’approvazione del Jobs Act: il legislatore ha scelto la via della semplificazione, con il nuovo sistema ad essere basato sul binomio integrazioni salariali ordinarie e straordinarie/fondi di solidarietà.
Le ordinarie sono destinate, tra le altre, ad aziende industriali, di trasporti, estrattive e manifatturiere, le straordinarie sono invece rivolte alle aziende industriali con più di 15 dipendenti e a quelle commerciali con più di 50. Anche i fondi di solidarietà bilaterali hanno conosciuto significati cambiamenti: con decorrenza a partire dal primo gennaio 2016 diventeranno infatti obbligatori per le aziende con più di 5 dipendenti che non ricorrano all’istituto della Cassa Integrazione. Il decreto pubblicato 24 ore fa, si diceva, rappresenta l’ennesima prova del cambiamento di prospettiva lato ‘giuslavorismo’ introdotto dal governo Renzi, che però sino a questo momento non ha ottenuto gli effetti sperati: anzi, proprio su lavoro e previdenza il premier si sta giocando gran parte del proprio elettorato.
Cerchiamo adesso di capire più in dettaglio che cosa preveda il decreto 148.
Norme Cassa Integrazione 2015-2016, nuove regoledal 25-09: le modifiche susseguenti al Jobs Act
Le nuove norme per la Cassa Integrazione 2015-2016 entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 148 del 2015 (qui il link per visualizzarlo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg) prevedono oneri diversi (e per certi versi semplificati) per le aziende: quelle che vorranno ricorrere al nuovo istituto dovranno inviare una specifica richiesta all’Inps indicando la causa e il periodo della sospensione dell’attività o di riduzione dell’orario di lavoro.
I titolari dell’impresa dovranno in sostanza rendicontare ogni cosa, compreso il nominativo dei dipendenti coinvolti e le ore di sospensione. La domanda va inoltre presentata trascorsi al massimo 15 giorni dall’effettiva entrata in vigore del nuovo regime lavorativo, che sia esso una riduzione delle ore o che si traduca invece in una totale sospensione.
Sarà la sede INPS territorialmente competente ad occuparsi dell’erogazione vera e propria della CIG, il tutto però con decorrenza a partire dal gennaio 2016. Vien da se come questo sia solo l’inizio: si attendono adesso ulteriori decreti ministeriali che disciplinino modalità di presentazione e termini di inoltro delle domande. Come accennato in apertura la procedura stessa connessa alla creazione ed entrata in vigore del Jobs Act si è rivelata lunga ed ardua; per il momento non si notano significativi cambiamenti sui numeri legati alla disoccupazione, ma da Montecitorio assicurano che gli effetti si vedranno sul lungo periodo. Come si diceva pocanzi, sulla riforma del lavoro ma anche su quella delle pensioni, il premier rischia di perdere definitivamente lo scettro di comando del paese. Solo il tempo comunque potrà dirci la verità.