Il comunicato di UGL Scuola Bari, che sta patrocinando i ricorsi contro il Miur dei precari della scuola per l'abuso dei contratti a termine, informa che i docenti continuano a vincere ricorsi su ricorsi e ad avere diritto al risarcimento da parte del Ministero. Parliamo dei docenti con oltre 36 mesi di servizio. La riforma della scuola con il suo straordinario piano di assunzioni non ha risolto questo problema, nonostante la sentenza dello scorso anno avesse messo in chiaro la posizione della Corte Europea circa questa situazione.

Ecco alcuni esempi di sentenze ottenute.

Sentenze precari contro abuso contratti a termine: il Miur perde

A Chieti, il tribunale del lavoro con la sentenza n. 342 del 09/09/15 ha dichiarato illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato che il Miur ha stipulato coi precari. Le 2 docenti precarie che hanno fatto ricorso hanno diritto ad un risarcimento pari a 20 mensilità ciascuna. A Brindisi il tribunale ha stabilito il diritto ad una sanzione al Miur con sentenza n. 1123/2015. La sanzione corrisponde ad un risarcimento danni di 18 mensilità più il pagamento degli interessi legali fino al momento del saldo.

Un'altra sentenza (08/07/15 n. 1145) ha stabilito un risarcimento pari a 22 mensilità. A Torino il tribunale del lavoro con sentenza n. 819/2015 ha imposto un risarcimento complessivo pari a 24 mensilità corrispondenti all’ultimo stipendio lordo percepito per 3 insegnanti che avevano presentato ricorso.

I precari possono essere risarciti

Queste sentenze mostrano in modo inequivocabile che tutti i precari che hanno alle spalle oltre 36 mesi di lavoro nella scuola statale e non sono stati stabilizzati, possono ottenere un risarcimento presentando ricorso al tribunale. Ci si chiede come mai al Miur non si rendano conto che stabilizzare questi insegnanti invece di procedere con l'abuso illegittimo di contratti a tempo determinato, comporterebbe un risparmio anche in termini economici per le casse dello Stato (e quindi per le tasche di tutti i cittadini che pagano le tasse).

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