Spesso a molti insegnanti capita di esser assunti con contratto a termine per effettuare delle supplenze nelle scuole. Dopo la scadenza del contratto a termine quindi gli stessi vengono messi alla porta e devono ricominciare da capo l’iter burocratico nella speranza di ricevere un nuovo conferimento per supplenza in un’altra Scuola. Di recente una questione, relativa al termine di immissione in ruolo degli insegnanti sempre contrassegnato da un alone di incertezza, è stata posta al centro del dibattito giurisprudenziale. Ci si è chiesti in particolare se può ritenersi legittima una supplenza provvisoria con contratto a termine più volte reiterato nel caso in cui vi sia un’esigenza scolastica dell’istituto?
Sul tema la Corte di Giustizia europea ha sempre ritenuto che la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato dovesse ritenersi contraria al diritto dell’Unione Europea, proprio perché il rinnovo illimitato, senza la certezza di un immissione in ruolo viola i principi comunitari. La stessa Corte di giustizia Ue ha quindi suggerito l’introduzione di un limite alla durata massima totale dei contratti a tempo determinato o al numero dei loro rinnovi. La Corte di Cassazione invece con una recente sentenza, prendendo le distanze da tale orientamento, ha ritenuto che anche l’assunzione provvisoria e più volte reiterata per esigenze di carattere scolastico non presuppone l’inserimento dell’insegnante nell’organico di ruolo.
Descrizione del caso da cui trae origine la sentenza della Cassazione
Il caso da cui trae origine la sentenza riguarda un insegnate di lingua francese che era stata assunta con contratto a tempo determinato come supplente. Successivamente, era subentrato l’effettivo titolare della cattedra di lingua francese. Il dirigente scolastico aveva quindi comunicato alla professoressa il conferimento di cattedra al docente di ruolo, determinando la cessazione degli effetti del suo contratto di lavoro a termine.
La professoressa supplente decide quindi di proporre ricorso impugnando il conferimento della cattedra disposto nei confronti del collega, contestando che lo stesso non avesse diritto a subentrare come titolare. I giudici di merito però non accolgono la richiesta dell’insegnante che mirava altresì ad una dichiarazione dell’illegittimità del recesso disposto nei suoi confronti.
La supplente decide quindi di fare ricorso in Corte Cassazione che rigetta il suo ricorso con sentenza n. 25301del 16.12.2015.
Legittima la stipula di contratti a termine per esigenze oggettive della scuola
La Suprema Corte ritiene che è legittima la stipulazione di contratti a tempo determinato alla luce di un esigenza oggettiva dell’attività scolastica dell'istituto. Da ciò ne consegue che può disporsi il conferimento di supplenze alla luce delle norme che afferiscono alla disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, senza che lo stesso determini un'immissione a ruolo. Il d.lgs. n.165/2001 e il d.lg. n.297/94 prevedono appunto che il rinnovo dei contratti a termine non dà all’insegnante il diritto di trasformare tale contratto in uno a tempo indeterminato.
A detta dei giudici di legittimità, logica conseguenza è l’impossibilità di riceve il diritto al risarcimento del danno, anche in caso di mancata rinnovazione, ove la stessa non abbia effettivamente subito uno specifico danno relativo all’abuso del diritto all'assegnazione delle supplenze. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al nome.