Solo le start-up innovative hanno la possibilità di fruire delle relative agevolazioni fiscali, previa sussistenza di alcuni requisiti come la qualifica di società di capitali, la residenza fiscale in Italia e l’iscrizione in una apposita sezione del registro delle imprese. Anche chi investe nel capitale sociale delle imprese identificabili come start-up innovative ha a disposizione degli incentivi fiscali. A dirlo è stata la Commissione UE, infatti, con decisione SA 36866 del 14 dicembre 2015. L’agevolazione spetta comunque ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La categoria dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione sotto forma di detrazione sono in primis le persone fisiche e poi i soggetti passivi IRES . Ovviamente, i soggetti esclusi da tali incentivi fiscali sono le stesse le start-up innovative o gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Dalla misura risultano esclusi anche gli investimenti in imprese “in difficoltà” e in imprese operanti nei settori della costruzione navale e del carbone

Misura dell’investimento per soggetti IRES e IRPEF

Il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato inoltre che gli incentivi fiscali a sostegno delle start-up innovative non sono valide solo nel caso di investimenti diretti, ma anche per gli investimenti indiretti, ossia effettuati per mezzo di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società di capitali a partecipazione pubblica.

Anche coloro che già possiedono nelle start-up innovative oggetto dell’investimento delle partecipazioni superiori al 30%, non possono fruire dell’agevolazione. I beneficiari delle agevolazioni devono inoltre provare con apposita documentazione che gli investimenti effettuati riguardino società che possono considerarsi start-up innovativa anche in base all’attività che svolgono.

Ovvero è necessario produrre la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 di euro e una copia del piano di investimento. I soggetti IRES, possono beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti. In ogni caso, l’investimento sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1,8 milioni di euro.

L’ammontare della deduzione eccedente l’imposta lorda può, però, essere riportata a nuovo ed utilizzata in periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. I soggetti passivi IRPEF, possono beneficiare di una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo non può eccedere l’importo di 500 mila euro. Le percentuali salgono al 25 e al 27% nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale o che commercializzano servizi innovativi o prodotti ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Casi di decadenza ed esclusione dalla decadenza

Sono previsti dei casi di decadenza dal diritto al beneficio.

E’ necessario comunque che l’investimento che ha aperto le porta all’agevolazione sia mantenuto per un periodo pari ad almeno 2 anni. In caso contrario qualora sia effettuata la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, prima dei 2 anni subentra la decadenza dal regime agevolativo. Allo stesso modo nel caso in cui si verifichi il recesso o l’esclusione degli investitori o la riduzione di capitale sociale. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione, i trasferimenti conseguenti ad operazioni straordinarie o quelli a titolo gratuito e mortis causa. Per altre info sul tema premete il tasto Segui.