L’Inps con la circolare n. 57 del 29 marzo ha fornito alcuni chiarimenti su come accedere allo sgravio contributivo dato che i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’Istituto la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y. Il codice deve essere richiesto solo da quei datori di lavoro che non ne siano in possesso per le assunzioni già effettuate l’anno scorso. La legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto l'esonero contributivo (nel limite massimo di 3.250 euro) dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, salvo quelli da versare all'INAIL e dei premi, a favore dei datori di lavoro privati e agricoli.

Lo sgravio è previsto per tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. La durata dell’agevolazione contributiva è di 24 mesi e tale beneficio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda le condizioni per poter fruire dello sgravio contributivo occorre precisare che esso non spetta nei confronti dei lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato 3 mesi prima della data in cui è entrata in vigore la legge di Stabilità 2016. Il lavoratore inoltre non deve esser stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro. Esso spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

Tale esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi per l’assunzione di genitori giovani o disoccupati che ricevono la Naspi e con i bonus del programma Garanzia Giovani.

Quale l’iter per presentare l’istanza telematica?

Circa le modalità per accedere al beneficio occorre precisare innanzitutto che le imprese devono certificare la regolarità contributiva come prevista dalla legge.

Esse devono inoltre rispettare anche gli accordi e i contratti collettivi nazionali. Successivamente occorre formulare un’istanza telematica (compilando la 1^ sezione) per prenotare le somme a titolo di esonero contributivo. L’Inps entro 3 giorni dall’invio dell’istanza verifica la disponibilità delle risorse. In caso di esito positivo comunica la prenotazione dell’importo del sgravio contributivo per il singolo dipendente indicato nell’istanza preliminare.

Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di prenotazione positiva delle somme da parte dell’Inps, il datore di lavoro, nella 2^ sezione formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Egli quindi comunica all’Inps la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il mancato rispetto del termine di 14 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione. Lo sgravio viene riconosciuto in base all’ordine cronologico in cui sono presentate le domande. L’Inps quindi, nel caso di esito positivo, rilascia l’apposito codice di autorizzazione 6Y. E’ prevista la sospensione dell’agevolazione nel caso di assenza obbligatoria per maternità dal lavoro

Questi i casi di esclusione dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo che quindi rappresenta un intervento generalizzato rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in tutti i settori economici non si applica nei confronti della PA e non spetta se:

  • presso la sede aziendale del datore di lavoro siano in atto delle sospensioni dal lavoro a causa del verificarsi di una riorganizzazione o crisi aziendale
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza
  • qualora siano stati effettuati licenziamenti nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro e non viene modificato l’assetto organizzativo
  • si perde solo una parte dell’agevolazione contributiva nel caso in cui la comunicazione telematica obbligatoria sulla modifica o la nascita di un rapporto di lavoro viene inoltrata tardivamente

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