Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei DM n. 47 e 48 del 25 febbraio sono state introdotte nuove regole per l’accertamento della professione legale e sulle modalità per le prove dell'esame di avvocato, che permette di conseguire la relativa abilitazione. Mentre in un precedente articolo si è descritta la procedura per diventare avvocati dopo la riforma, oggi esaminiamo nel dettaglio le norme del regolamento relative all’accertamento del rispetto dei requisiti per rimanere iscritti all'albo degli avvocati. L’obiettivo che il legislatore, con tale normativa intende raggiungere è infatti quello di migliorare la competitività e il funzionamento concorrenziale del mercato, impedendo quindi agli avvocati che esercitano l'attività in modo discontinuo e sporadico e senza un sufficiente livello di professionalità di continuare a rimanere iscritti all’albo.

A tali principi generali, in alcuni specifici casi, sono però contrapposte delle deroghe.

Esenzioni personali alla prova della continuità e dell'effettività

Le deroghe previste si riferiscono innanzitutto a quegli avvocati che sono componenti di organi con funzioni legislative durante il periodo della carica o che sono componenti del Parlamento europeo. Allo stesso modo possono beneficiare della deroga anche gli avvocati che dimostrino la presenza di una malattia che ha ridotto sensibilmente la loro possibilità di lavoro o che svolgono una comprovata attività di assistenza nei confronti dei congiunti o del coniuge affetti da una malattia che li rende non autosufficienti. Inoltre la deroga riguarda anche le donne avvocato che si trovano in maternità e per primi 2 anni di vita del bambino o nel caso in cui fosse adottato, nei successivi 2 anni dall'adozione stessa.

Il Consiglio dell'Ordine circondariale infatti in quanto titolare di un potere di accertamento dell'esercizio della professione in modo continuativo, effettivo, prevalente, ogni 3 anni, è chiamato a compiere le verifiche necessarie anche attraverso una richiesta di informazione all'ente di previdenza. Nello specifico sono 6 le condizioni per la permanenza nell’albo degli avvocati:

  • trattazione di 5 'affari', nel triennio, ovvero incarichi giudiziali e stragiudiziali, come consulenze e pareri, che possono essere assegnati anche da un altro legale;
  • occorre rispettare l’obbligo di aggiornamento professionale;
  • bisogna possedere una partita Iva (anche attraverso una società);
  • bisogna possedere uno studio e un’utenza telefonica;
  • aver stipulato una polizza assicurativa;
  • avere un indirizzo PEC, comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il Dm n 47/2016 stabilisce inoltre che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti può essere presentata mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Se il Consiglio dell'Ordine non provvede alla verifica ogni 3 anni esso può essere sostituito da uno o più commissari nominati dal Consiglio nazionale forense.

Cancellazione e nuova iscrizione all’albo

Il procedimento relativo alla cancellazione prevede il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte entro 30 giorni, il quale può essere ascoltato anche di persona.

Qualora l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi soggettivi o oggettivi, si procede alla sua cancellazione dall’albo. Ne consegue che lo stesso riceverà entro 15 giorni una delibera di cancellazione che viene adottata dal competente Consiglio dell'Ordine circondariale. Entro 60 giorni, egli può poi presentare ricorso al CNF chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento di cancellazione. Qualora il legale prova il possesso dei requisiti richiesti è possibile procedere ad una nuova iscrizione all’Albo. Il legale cancellato per via della mancanza del requisito della trattazione del numero minimo di affari nell'anno o del mancato aggiornamento, non può chiedere di essere iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è diventata esecutiva.