Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016 i decreti ministeriali n. 47 e 48 del 25/2/2016 che illustrano le nuove regole della professione forense. In particolare, i due testi normativi contengono le nuove disposizioni per l’accertamento della professione legale e disciplinano altresì il nuovo iter e la procedura per lo svolgimento delle prove, scritta ed orale, finalizzate al superamento dell’esame che abilita alla professione di avvocato.

Come si svolgeranno prova scritta e prova orale dell’esame di avvocato?

I temi per ogni prova scritta saranno inviati a mezzo pec, dal Ministero della giustizia, almeno 60 minuti prima del suo inizio: la trasmissione telematica, protetta da un sistema di crittografia a chiavi asimmetriche, garantirà maggiore trasparenza ed impedirà fughe di notizie.

La prova orale invece sarà pubblica ed avrà una durata temporale di almeno 45 minuti e massimo 60 minuti per ogni candidato. Verranno dapprima mostrate le prove scritte e, successivamente, al candidato verranno formulate delle domande che saranno estratte con modalità informatiche da un database secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 del decreto n. 48. Ciascun candidato avrà la possibilità di assistere all’estrazione delle domande che gli verranno in seguito rivolte. Ogni membro della commissione o della sottocommissione potrà altresì fare ulteriori domande di approfondimento sull’argomento oggetto della domanda.

Requisiti per l’accertamento della professione forense

Il decreto n. 47, in vigore dal 22 aprile 2016, stabilisce che ciascun consiglio dell’Ordine verifichi la sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione legale per ogni iscritto.

I requisiti sussistono quando l’avvocato:

1) è titolare di partita Iva o è parte di una società o associazione professionale;

2) dispone di almeno un’utenza telefonica attivata per lo svolgimento dell’attività forense;

3) ha trattato almeno cinque casi ogni anno;

4) è titolare di almeno un indirizzo pec comunicato all’Ordine di appartenenza;

5) è in regola con gli aggiornamenti professionali;

6) ha attivato una polizza assicurativa per responsabilità professionale;

In assenza dei sopracitati requisiti verrà disposta la cancellazione dall’Albo.