Il noto sito specializzato Orizzonte Scuola ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alla mobilità docenti ed, in particolar modo, al raggiungimento dei centottanta giorni di servizio. Tra le FAQ a cui viene data risposta, per esempio, vi è quella riguardante l'eventuale somma di più supplenze ai fini della validità dei 180 giorni: tutto ciò è possibile, anche se le supplenze sono state svolte in scuole diverse e se i contratti hanno incontrato interruzioni, a patto che il servizio si riferisca ad un unico anno scolastico.

Mobilità docenti fasi B, C e D: il raggiungimento dei 180 giorni con le supplenze

Per quanto riguarda l'orario della supplenza, questo non ha alcuna importanza, sia per i 180 gg. di servizio nello stesso anno scolastico, sia che il servizio venga svolto dal docente, ininterrottamente, dal 1 febbraio sino al termine degli scrutini, altra condizione di validità per i 180 giorni: infatti, la circolare ministeriale 147 del 1980 aveva specificato come il servizio deve ritenersi valido anche se l'orario è inferiore alle sei ore settimanali. Ciò che fa fede, pertanto, è il numero dei giorni.

Inoltre, è possibile sommare le supplenze prestate in classi di concorso diverse, sempre nell'ambito dello stesso anno scolastico, a condizione che il servizio sia stato effettuato nello stesso ordine di scuola.

Mobilità docenti: FAQ supplenze sostegno e periodi di congedo

La legge 124/99, invece, impedisce la possibilità di prendere in considerazione il servizio pre-ruolo effettuato sul sostegno, senza che il docente sia in possesso della relativa specializzazione, mentre è consentito includere l'attività svolta in qualità di commissario d'esame in quanto considerata assimilata a quella svolta a livello didattico.

Non può essere incluso, invece, nel calcolo dei 180 giorni, il servizio prestato nelle scuole secondarie paritariementre vengono ritenuti validi i congedi come quelli parentali o per maternità, a condizione che l'insegnante abbia fruito dei congedi (anche se non retribuiti o solo parzialmente retribuiti) durante il periodo della nomina.