Arrivano importanti indicazioni per tutti i docenti che intendono avviare il procedimento di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016-2017. Arrivano delle linee guida molto importanti in cui vengono riepilogati i requisiti necessari per poter fare richiesta e anche le principali novità in materia. Vediamo tutti i dettagli anche per punteggi e preferenze.
Requisiti per richiedere l'assegnazione provvisoria
L'Assegnazione provvisoria può essere chiesta da tutti coloro che fanno parte del personale scolastico di ogni ordine e grado e che sono assunti a tempo indeterminato.
Inoltre può essere richiesto anche da tutti coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato il giorno 1 settembre 2015 e che non hanno concluso l'anno di prova. Si tratta dei neo immessi in ruolo. Può essere richiesta anche da coloro che sono assunti con retrodatatazione giuridica ed economica perché già destinatari di un contratto a tempo indeterminato anche se stanno adesso svolgendo supplenza o sono inoccupati. Non potranno chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che sono assunti con decorrenza che va dall'1 Settembre 2016.
Vi ricordiamo che è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria anche per altri ruoli o altro grado purché sia concluso il periodo di prova di appartenenza.
Chi richiede assegnazione per altri ruoli o posti deve sapere che essa è in subordine alla titolarità e non in alternativa. Quindi si dovrà chiedere obbligatoriamente l'assegnazione per il proprio posto di titolarità. Chi è titolare diposti di sostegnopuò chiedere l'assegnazione per un posto comune solo se ha superato il vincolo di cinque anni altrimenti potrà chiedere solo un posto di sostegno.
Le precedenze
L'assegnazione provvisoria può essere chiesta peruna sola provincia e l'unica deroga è prevista per la Fase B e C del concorso 2012 che oltre alla provincia principale possono chiedere anche altre province della stessa regione se coincidenti con quella di inclusione della graduatoria di merito. Hanno priorità e dunque precedenza coloro che sono portatori di handicap, genitori di soggetto disabile grave o di chi esercita tutela o assistenza verso fratello o sorella, non vedenti e coloro che sono sottoposti ad emodialisi.
Hanno precedenza anche lavoratori e lavoratrici che hanno figli di età non superiore a sei anni per movimento provinciale e interprovinciale. Hanno precedenza i genitori con prole di età compresa tra sei e dodici anni se il movimento è solo interprovinciale. Hanno precedenza anche coloro che ricoprono delle cariche pubbliche e coloro che sono coniugi di militare o equiparati.
Sono riconosciuti sei punti se è richiesta l'assegnazione per ricongiungimento al coniuge, al convivente, ai figli minori anche se affidati, ai maggiorenni disabili gravi e ai genitori di età superiore ai 65 anni (età riferita al 31 dicembre 2016). Per ogni figlio che non ha compiuto sei anni sono riconosciuti 4 punti mentre per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni sono riconosciuti tre punti.