Buone notizie in arrivo per tutti quei docenti che sono stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato la loro domanda nell'apposita 'finestra'. Il sito specializzato Tecnica della Scuola, infatti, riporta la notizia dell'accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Maria Giulia Bettati al Tar del Lazio. Infatti, l'organo amministrativo, mediante sentenza N. 9821/2016 si è espresso favorevolmente verso tale reinserimento, annullando di fatto il decreto ministeriale 495/2016 nella parte in cui viene impedita qualsiasi possibilità di reinserimento nelle GaE per tutti coloro che sono stati depennati in seguito alla mancata presentazione della loro domanda di aggiornamento.
Ultime news scuola, sabato 17 settembre 2016: docenti depennati dalle GaE potranno essere reinseriti
Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato a questa sentenza, occorre dire che il Giudice amministrativo ha ricordato come non siano cambiate le regole per l'aggiornamento delle GaE e, di conseguenza, rimane pur sempre la possibilità di presentare domanda per il reinserimento in graduatoria.
In sostanza, l'onere per il docente riguardante la presentazione della propria domanda di aggiornamento rappresenta una norma speciale rispetto a quella generale riguardante le GaE. Se da una parte l'omessa presentazione della suddetta domanda determina il depennamento del docente dalla graduatoria ad esaurimento, dall'altra non impedisce al docente stesso di ottenere nuovamente il diritto ad essere reinserito nelle successive graduatorie, in seguito a nuova domanda presentata tempestivamente.
Docenti Gae: Tar Lazio accoglie ricorso per il reinserimento nelle graduatorie
Dunque, la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento non è da considerarsi definitiva, in quanto viene offerta al docente la possibilità di reinserirsi con il medesimo punteggio posseduto dal soggetto al momento del depennamento. La sentenza del Tar del Lazio va a tutelare, inoltre, i diritti dei lavoratori indicati dall'articolo 4 della Costituzione nonchè intende difendere il principio di affidamento dei docenti già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, secondo quando espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato N. 3658 del 14 luglio 2014.