La nota Miur N. 2915 del 15 settembre scorso, recante le prime indicazioni sulla progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico, cerca di attenuare la questione riguardante l'orario di lavoro dei docenti.

Se da una parte abbiamo i contenuti della legge 107 che ribadisce l'obbligatorietà della formazione, dall'altra tale obbligo verrebbe ampliato in assenza di adeguamenti retributivi. Secondo quanto pubblicato dal numero odierno di 'Italia Oggi' (martedì 20 settembre) ogni docente dovrebbe svolgere ogni anno non meno di 25 ore di lavoro che, in ogni caso, non verranno pagate.

Ultime news scuola, martedì 20 settembre 2016: formazione docenti, nota Miur N. 2915

Si tratta di un caso senza precedenti nel pubblico impiego, dove per tutti viene prevista la formazione ma sempre e comunque, nell'ambito del proprio orario di servizio.

Sempre secondo quanto pubblicato da 'Italia Oggi', i sindacati avrebbero esposto la questione direttamente all'Aran, in previsione del rinnovo del contratto di lavoro. Anche perchè sinora la contrattazione ha riguardato la prestazione e la controprestazione: da una parte abbiamo il discorso legato all'orario di lavoro, dall'altra i permessi e la retribuzione. Prima della riforma Buona Scuola, i docenti hanno fruito di percorsi formativi deliberati dai collegi dei docenti, solo che prima della famigerata legge 107, la formazione rappresentava un diritto 'preteso e fruito', ma comunque non considerato come un obbligo e dunque non soggetto a retribuzione.

Formazione docenti: il problema dell'illegittimità costituzionale, comma 124 articolo 1 della legge 107

Di contro, la riqualificazione della formazione come dovere ha fatto rientrare la materia nella prestazione in se stessa e, di conseguenza, nell'orario di lavoro. Ma qui cadiamo anche in un'altra questione, quella riguardante l'illegittimità costituzionale in quanto l'articolo 36 della Costituzione prevede che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro ma l'articolo 1 (comma 124) della legge 107 ha previsto l'ampliamento e l'aggravamento dell'onerosità della prestazione, senza che sia previsto alcun compenso aggiuntivo.

Non dimentichiamoci la non obbligatorietà del lavoro straordinario, un'altra normativa che si porrebbe a contrasto con quanto esposto sopra ma che il Miur, sapientemente, ha saputo correggere, visto che nel provvedimento si legge che tutto ciò che 'va considerato come obbligatorio è quanto contenuto nel PTOF'. Non si tratta, dunque, di una norma obbligatoria in senso 'restrittivo', ma di una scelta rimandata alla decisione dell'intero collegio dei docenti. Ai nostri lettori, il giudizio finale su questa contraddizione.