Non più di 22 alunni la classe in cui deve essere inserito uno studente che presenta disabilità. Se la classe è stata composta senza considerare tale limite, il provvedimento di costituzione dell'organico è da ritenersi illegittimo e, di conseguenza, deve essere annullato nella parte in cui prevede la classe sovradimensionata. A stabilirlo è l'ordinanza 1367/2016 della prima sezione del Tar per la Toscana che, in pratica, ha censurato una prassi che oramai è diffusa nella Scuola pubblica italiana.
Sappiamo bene, infatti, che nonostante la presenza di uno studente portatore di handicap, si insiste nel costituire classi sovraffollate.
Ultime news scuola, 25 ottobre: organico nullo se in classe si supera quota 22, con alunno disabile
Così come riportato dall'edizione odierna dell'autorevole quotidiano economico 'Italia Oggi' (martedì 25 ottobre), i giudici del Tar Toscana hanno, quindi, ritenuta illegittima una prassi divenuta oramai una consuetudine, ovvero quella di superare il limite massimo di venti alunni, elevabile fin ad un massimo di 22, nel caso in cui, nella classe risulti un alunno portatore di handicap.
La decisione è stata presa in seguito ad un ricorso presentato dai genitori di uno studente portatore di handicap, inserito in una classe composta addirittura da 31 studenti. Il ricorso presentato dalla famiglia del ragazzo era già stato accolto in fase cautelare e il Tribunale Amministrativo della regione Toscana ha confermato l'accoglimento del ricorso anche nella fase di merito, motivando tale decisione con quanto contenuto nel DPR 81/2009.
Tar Toscana censura una prassi assai diffusa di costituire classi numerose
Tale decreto, infatti, prevede che, in casi come il suddetto, l'amministrazione debba rispettare il limite dei venti alunni, eventualmente con la possibilità di applicare una speciale deroga sino ad arrivare a quota 22 (entro e non oltre, dunque, il dieci per cento della quota fissata).
Si deve far presente, inoltre, quanto sancito nella legge 104, all'articolo 12 dove viene ribadito il diritto fondamentale per gli studenti che presentano disabilità, come del resto riconosciuto anche dall'articolo 38 della Costituzione.
In base a quanto sopra indicato, il ricorso è stato accolto con annessa condanna dell’amministrazione a sborsare 3mila euro di spese legali ai genitori dell’alunno, più l’Iva e i contributi previdenziali per la cassa degli avvocati.