Salvaguardia di pensione anticipata più ampia per l'uscita da lavoro a 64 anni e sette mesi, secondo quanto spiegato dall'Inps nella circolare dell'11 novembre scorso, la numero 196. Infatti, oltre ai contribuenti che alla data del 28 dicembre del 2011, ovvero al giorno dell'entrata in vigore della riforma Fornero, erano dipendenti privati, potranno beneficiare della pensione anticipata anche gli statali, i lavoratori autonomi e, perfino, i disoccupati. Queste categorie, pertanto, avranno accesso all'uscita anticipata a 64,7 anni per il 2016 (si tratta della classe 1952) o della pensione di vecchiaia al raggiungimento della stessa età in due situazioni che leggiamo di seguito.

Pensione anticipata e di vecchiaia nel 2016 a 64 anni e 7 mesi: requisiti e quota 96

La prima situazione è quella prevista per la pensione anticipata: per potervi accedere, infatti, saranno necessari almeno trentacinque anni di contributi entro la fine del 2012. In alternativa, si potrà vantare la quota 96 con i vecchi requisiti della pensione di anzianità ovvero, entro il termine dell'anno 2012, i contribuenti dovranno dimostrare di aver raggiunto trentasei anni di contributi con un'età minima di sessant'anni o, in alternativa, l'età di sessantuno anni e di trentacinque di contributi. La pensione di vecchiaia a 64 anni e sette mesi, invece, precisa la nota dell'Inps, riguarda le lavoratrici che abbiano un numero di anni di contribuzione pari a venti.

Pensioni anticipate 2016 a 64 anni e 7 mesi: il requisito dei contributi

Due le eccezioni relative alla salvaguardia per la pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi incluse nella nota dell'Inps. La prima riguarda il diritto di accedere alla pensione anticipata che, secondo quanto previsto dalla circolare del ministero del Lavoro n.

13672 del 26/10/2016, includerà non solo i lavoratori del settore privato, ma anche gli statali, gli autonomi e i disoccupati. Tale condizione dovrà essere verificata al 28 dicembre del 2011. La seconda riguarda, invece, il versamento dei contributi che dovrà provenire da un lavoro alle dipendenze privato (e, per estensione, anche statale), mentre rimangono fuori i contributi volontari e quelli non derivanti da un rapporto di lavoro alle dipendenze (riscatto).