Una nuova circolare INPS ha definito il campo di applicazione delle direttive del Governo e del Decreto correttivo del Jobs Act in materia di naspi per i lavoratori stagionali. Questa tipologia di lavoratori, sono tra i più vessati dal nuovo sussidio per disoccupati che dal 2015 è diventato l’unico per tutti coloro che involontariamente perdono il lavoro. Il problema degli stagionali è la riduzione del periodo indennizzabile, problema che già lo scorso hanno ha richiesto l’intervento del Governo a salvaguardia delle esigenze dei lavoratori. Lo stesso è stato fatto per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati nel 2016 e per questo che ieri, 15 dicembre, l’INPS sul proprio portale ha reso pubblica una nuova circolare.
Ecco cosa dice il documento e che novità ci sono per i lavoratori.
Il problema è sempre lo stesso
La natura del lavoro stagionale, cioè legato a determinati periodi dell’anno e senza il requisito della continuità è il problema che ha reso la Naspi, penalizzante per i lavoratori. La durata del sussidio di disoccupazione è pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente l’avvenuto e sopraggiunto nuovo licenziamento Per chi ha perduto il lavoro nel 2016, le settimane utili a calcolare la durata del sussidio sono quelle svolte dal 2012 al 2015. Non vengono considerate però le settimane che sono state già utilizzate per altri sussidi di disoccupazione, Naspi, Aspi, Requisiti Ridotti e così via.
In sostanza, ai lavoratori stagionali resta utile solo la metà delle settimane lavorate nel 2016, perché è facile ipotizzare che, data la natura discontinua delle loro attività, questi soggetti abbiano sempre utilizzato gli ammortizzatori sociali negli anni passati.
La circolare
Il documento di cui parliamo è il 224/2015 dell’INPS, pubblicato il 15 dicembre.
Nella circolare, l’INPS conferma l’estensione di un mese per la disoccupazione ai lavoratori stagionali. L’intervento vale solo per gli eventi del 2016 e non è strutturale, quindi non vale per il 2017. L’aumento di durata oltre che minimo è anche condizionato da determinati fattori che potrebbero escludere molti lavoratori da questa salvaguardia.
L’intervento non è esteso a tutti gli stagionali, ma solo a dipendenti di determinate attività ed elencati dall’INPS proprio nella circolare. Stabilimenti termali, alberghi, gelaterie, ostelli, villaggi vacanza, bar, ristoranti ed anche agenzie di viaggio e tour operator, sono le attività presso cui bisogna aver lavorato per essere considerati stagionali. Oltre alla tipologia di attività, l’estensione è soggetta a determinati requisiti particolarmente stringenti. Bisogna sapere che la durata massima della Naspi corrisposta tramite questo correttivo, non può essere superiore a 4 mesi. Altro vincolo è che la differenza di durata tra il calcolo della Naspi in maniera normale e quello con lo scomputo delle settimane già utilizzate per altri sussidi, non deve essere inferiore a 12 settimane.
In parole povere, il beneficio si applica solo ai lavoratori che hanno almeno 24 settimane che negli ultimi 4 anni anno già dato luogo ad ASPI, Mini Aspi e così via. Nella circolare l’INPS fa un esempio che spiega meglio la novità e che ne conferma la ristrettezza. Un lavoratore che al netto dei vecchi periodi di lavoro ha 30 settimane utili al calcolo della nuova Naspi, dovrebbe avere 3 mesi e mezzo di sussidio, cioè 15 settimane. Nel caso in cui, negli anni precedenti avesse 23 settimane di contributi versati, nessuna estensione gli toccherebbe. Nel caso in cui le settimane precedenti fossero 24, anche se già utilizzate per altre indennità, gli toccherebbe il mese aggiuntivo. Nell’esempio però, il lavoratore che avrebbe dovuto percepire 3 mesi e mezzo di sussidio, ne avrà solo 4 e non 4 e mezzo per via del limite di durata fissato da questa salvaguardia. Evidente la pochezza del provvedimento che di fatto non risolve del tutto il problema che andrebbe affrontato, come chiesto dai comitati, con un intervento strutturale.