Per i lavoratori che svolgono attività usuranti non verrà più applicato fino al 2026 l’incremento dei requisiti per accedere alla pensione (incremento legato alla speranza di vita) e la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione delle condizioni anagrafiche e assicurative previste.
Le modifiche dopo la Legge di Bilancio
Con l'approvazione della legge di bilancio sono state alleggerite alcune rigide norme della legge Fornero previste a discapito degli usuranti. Ora bisogna attendere che, con specifico decreto ministeriale, siano introdotte semplificazioni nella produzione dei documenti necessari per la richiesta di accesso al beneficio.
I destinatari della disciplina sui lavori usuranti continuano a essere:
- gli addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti;
- lavoratori adibiti a turni di notte per almeno 6 ore ogni giorno e per un minimo di 64 giorni all’anno;
- i lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- gli addetti alla linea catena in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesse;
- i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Per accedere al regime pensionistico agevolato occorre una certa anzianità di servizio nell’ambito delle mansioni e maturare specifici requisiti.
Dal primo punto di vista la legge di Bilancio riformula le precedenti previsioni, accordando il regime del pensionamento anticipato a quei lavoratori che abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti per un periodo di tempo pari a:
- almeno per sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- almeno per la metà della vita lavorativa complessiva.
Prima delle modifiche, il requisito dei sette anni di lavoro usurante negli ultimi dieci avrebbe dovuto avere efficacia ancora nel corso del 2017, mentre dal 2018 si sarebbe passati al più esteso requisito di almeno metà vita lavorativa.
Il secondo requisito è legato al perfezionamento dei requisiti pensionistici basati sul raggiungimento di una quota composta dalla somma dell'età anagrafica e quella dell'anzianità contributiva, le cosiddette quote che partono da un minimo di 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età: questi valori fino al 2026 non cambieranno per la sterilizzazione degli incrementi della speranza di vita.
Il beneficio riguarda anche i dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso, tuttavia, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote va effettuata in funzione dei requisiti per la pensione di anzianità previsti per i lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione sono state eliminate le finestre mobili di 12 mesi se la pensione è conseguita nell’ambito della gestione Inps dipendenti e di 18 mesi se conseguita in una gestione speciale dei lavoratori autonomi. Pertanto dal 2017 la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo.
Come presentare la domanda di pensione
Altra novità riguarda la domanda di pensione. Attualmente va presentata all’Inps entro il 1° marzo dell’anno entro cui vengono perfezionati i requisiti, una tempistica che rimane invariata per chi li raggiunge nel 2017. Chi li raggiunge nel 2018 dovrà fare domanda entro il 1° maggio 2017.
Dal 2018, infine, si entrerà a regime ed entro il 1° maggio 2018 si dovrà presentare domanda quando i requisiti si perfezioneranno l’anno successivo, cioè nel 2019 e così via.