La separazione dei coniugi comporta una serie di provvedimenti di carattere economico-sociale disposti dal Tribunale, per disciplinare le modalità con cui dovrà essere suddiviso il patrimonio della famiglia. La casa familiare può essere assegnata ad uno dei due coniugi o ad entrambi (in alcuni casi) proprio perché tale assegnazione prescinde dalla titolarità della proprietà. Inoltre il giudice nell'interesse dei figli, accertata l'assenza di conflittualità fra gli ex partner, può assegnare al genitore collocatario anche solo una parte dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare.
Infatti si vuole tutelare l’esigenza primaria dell’interesse dei minori, a garanzia del loro benessere. A dirlo è stata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11783 dell’8 giugno 2016, che in breve ha respinto la domanda dell’ex marito che chiedeva di rientrare in possesso dei locali adibiti un tempo a casa che gli erano stati assegnati dal giudice in primo grado.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte
Il caso da cui trae origine la sentenza della Corte di Cassazione ha riguardato una madre, a cui erano stati affidati i figli, che dopo la decisione del Tribunale di dividere la casa coniugale ha proposto ricorso in Corte d’Appello. Quest’ultima ha ritenuto, dopo aver riscontrato un forte conflitto tra i coniugi, di revocare l’assegnazione parziale della casa familiare.
Il padre ha dunque proposto ricorso in Cassazione sottolineando che vi sarebbe stata un assegnazione «automatica» alla ex dell'intera proprietà in cui era ricompresa l'abitazione familiare sulla base di una conflittualità che in realtà non esisteva da anni.
La Cassazione quindi, nell’accogliere il suo ricorso, ha sostenuto che è possibile limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nel caso in cui precedentemente l’intero fabbricato sia stato destinato a casa familiare.
Secondo gli Ermellini tale decisione, che presuppone sempre una valutazione discrezionale e concreta del giudice, è volta ad agevolare in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, cosi come prescrive anche l'articolo 155 quater del codice civile. L'habitat domestico è infatti inteso come il centro degli affetti, degli interessi in cui si esprime la vita familiare.
Il giudice deve sempre effettuare una valutazione concreta
I giudici di Piazza Cavour, viceversa hanno accolto il ricorso incidentale della madre contro la decisione della Corte di appello di eliminare le modalità prescrittive cui il Tribunale aveva sottoposto il diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte dell’ex marito.
La Cassazione infatti ha bacchettato i giudici della Corte d’Appello che prima hanno menzionato le gravi azioni di cui il padre risultava accusato e le carenze emerse dalle relazioni dei servizi sociali, e poi invece hanno ritenuto di eliminare le misure di protezione, nonostante fosse stato contestualmente affidato al Servizio sociale un costante monitoraggio e un progetto di recupero della relazione fra il padre e i figli.
Infine per quanto concerne le spese connesse all'uso della casa familiare, a carico della madre affidataria che si è vista quindi assegnare parzialmente l’abitazione familiare, è stato posto il pagamento della metà delle spese relative alla gestione ordinaria, le spese condominiali di carattere ordinario, e le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria. Graverà invece sull’ex marito il pagamento delle spese straordinarie in quanto proprietario dell’immobile. Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.