I tribunali e la Corte di Cassazione in questo mese di marzo hanno pubblicato una serie di sentenze che interessano molto da vicino gli avvocati. Vediamo quindi i principali provvedimenti giurisdizionali. Una prima sentenza riguarda proprio le notifiche tramite Processo Civile Telematico: in particolare la Corte di appello di Firenze con la sentenza numero 189/2017 ha precisato che anche la richiesta di notifica in modalità telematica, avvenuta alle ore 21:45 dell'ultimo giorno utile, deve considerarsi tempestiva proprio in virtù dell'articolo 16-septies del DL numero 179/2012..I giudici, in particolare hanno precisato per il notificante la notifica si perfeziona il giorno stesso in cui è stata fatta, per il destinatario il perfezionamento si considera avvenuto alle ore 7 del giorno dopo quello di scadenza del termine lungo per le impugnazioni

Trasferimenti d'immobili: da oggi anche dall’avvocato

Il tribunale di Pordenone con una recente sentenza ha precisato che bastano gli avvocati per il trasferimento di proprietà di una casa tra due ex coniugi ricorsi alla negoziazione assistita.

Nello specifico il tribunale ha accolto, il ricorso dei 2 legali dell'Aiaf, che avevano richiesto l'autorizzazione alla trascrizione nei registri immobiliari del passaggio di proprietà di un immobile. Il conservatore dei registri immobiliari ha così dovuto trascrivere il passaggio di proprietà senza coinvolgere un notaio.

Sanzionato il legale che chiama la collega “signora"

Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sempre che merita censura il legale che, nel corso dell'udienza, priva la collega del titolo di avvocato ed usi verso la stessa espressioni offensive e sconvenienti. Tali espressioni hanno infatti inciso negativamente sulla dignità e sul prestigio sia di tutta la classe forense sia dell’avvocato (vedi sentenza del 6 giugno 2015, n.78).

L’art. 20 del Codice Deontologico, impone infatti all'avvocato di evitare l'uso di espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse e la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa né dallo stato d'ira o d’agitazione.

Importane decisone sulle fatture. In particolare il Tribunale di Torre Annunziata con sent. n.453 del 13.02.2017 ha statuito che la fattura rappresenta idonea prova scritta di un credito ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Nel giudizio di merito e in quello di opposizione, però la fattura non è più sufficiente, poiché si considera una dichiarazione indirizzata all’altra parte riguardo fatti attinenti un rapporto già costituito.

Ne consegue che, la fattura, non può essere prova del contratto, ma si considera solo un indizio della sua stipulazione e dell’esecuzione della prestazione. Il creditore, in mancanza di altre prove perderà il giudizio di opposizione e il DI verrà revocato, con una semplice contestazione.

Da segnalare infine le novità concernenti la riforma civile e quella penale approvate nei giorni scorsi rispettivamente alla Camera. Per quest’ultima sono state introdotte novità molto rivelanti dalle nuove regole su prescrizione e intercettazioni, alle disposizioni sull'estinzione dei reati per riparazione. Il disegno di legge delega al governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario contiene anche una decisa stretta su una serie di delitti, come i furti, scippi e rapine, per i quali è previsto l'inasprimento delle pene, sul fronte pecuniario e detentivo

La pena minima, per il furto in abitazione e con strappo, sarà la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da euro 927 a euro 1.500.

Inasprite anche le aggravanti, mentre con l'introduzione di un nuovo 4° comma, viene sterilizzato l'effetto delle attenuanti sulle aggravanti, attraverso il divieto di prevalenza tra le prime e le seconde. Più pesanti le sanzioni anche per il reato di rapina, con la previsione di un minimo di carcere di 4 anni e di un massimo di 10 e con la multa fino a 2.500 euro.