E’ arrivato finalmente il si’ del senato sul disegno di legge delega di riforma del rito penale. Ora il testo passerà alla Camera per l’approvazione definitiva. Per gli avvocati ci sono novità anche per quanto riguarda la riforma del processo civile che, dopo aver ricevuto il placet dalla Camera, è adesso in discussione al Senato. Da segnalare l'introduzione di un rito sommario che potrebbe divenire il rito ordinario applicabile a tutte le controversie in primo grado di competenza del giudice monocratico, la negoziazione assistita anche in materia di lavoro e le ingiunzioni di pagamento

IL DDL presenta molti punti chiave a partire dalla Riforma del sistema penitenziario, passando per la delega sulle intercettazioni, la sospensione della prescrizione dopo la condanna in primo grado e l'inasprimento dei reati per furti e rapine.

Ecco i punti principali della riforma.

Intercettazioni e prescrizione: cosa cambia ?

Per quanto riguarda la prescrizione è previsto un massimo di 3 anni per la sospensione dei termini: in caso di condanna in primo grado, uno stop di un anno e mezzo tra il processo di 1^ grado e l’appello, e tra il II^ grado e Cassazione. Per le rogatorie all’estero opera anche tale sospensione dei termini, però la durata è di 6 mesi.

Altre novità in materia di prescrizione sono rappresentate dalla decorrenza posticipata al compimento del 18esimo anno di età della vittima in caso di reati gravi contro i minori (prostituzione e violenza sessuale). Per i reati di corruzione aumenta inoltre anche il termine di prescrizione.

Per quanto riguarda le intercettazioni nel ddl si prevede anche una delega al governo per la questione della pubblicazione delle intercettazioni con l’inserimento di udienze filtro. I magistrati avranno, quindi, la facoltà di eliminare dagli atti quelle che ledono la privacy soprattutto di soggetti terzi o non penalmente rilevanti.

Riguardo le intercettazioni informatiche (tramite il programma virus Trojan) saranno possibili solo se c’è certezza “che si sta svolgendo l’attività criminosa”.

Una disciplina specifica è prevista per i reati di mafia e terrorismo. Nell’ottica di salvaguardare il diritto alla segretezza delle comunicazioni viene prevista l'inammissibilità di una diffusione fraudolenta su quanto contengono le riprese audiovisive.

Sulla durata del processo ecco cosa viene previsto

Sono previste delle modifiche anche alle norme in materia di indagini preliminari, archiviazione e udienza preliminare con riguardo ai tempi delle varie fasi. Il pm, sempre allo scadere del termine della durata delle indagini preliminari, entro 3 mesi deve decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il limite potrà essere prorogato, ma una sola volta, di altri 3 mesi per inchieste di particolare complessità. Per i reati di mafia e terrorismo il limite previsto è invece di 12 mesi. Le nuove regole interesseranno esclusivamente le nuove iscrizioni di reato. Viene prevista l’abrogazione della disposizione in base alla quali l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo per le nullità previste per i procedimenti camerali.

Quando la persona offesa non presentata opposizione e il PM invoca l’archiviazione stessa, si deve procedere ad archiviare il procedimento.

E' in discussione anche l’eliminazione della legge ex Cirielli”. Sul sistema delle notifiche per il processo penale c’è ancora molto da lavorare però, posto che esse non sono previste in forma telematica. Riguardo l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, essa si articolerà su un doppio grado di giudizio. Viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello e rivisto anche il regime delle inammissibilità, mentre il ricorso in cassazione è limitato ai casi di doppia sentenza conforme di proscioglimento. La disciplina della rescissione del giudicato, viene trasferita nell'articolo 629-bis, con competenza in materia della corte d'appello. Prevista infine l’estinzione del procedimento penale per condotte riparatore