Il Lavoro domestico è una tipologia di lavoro molto particolare e soggetta a normative che si distinguono dalla stragrande maggioranza degli altri lavori. Il datore di lavoro che spesso è la persona da accudire o il lavoro svolto al domicilio del datore, sono solo alcune delle particolarità di queste attività. Dal punto di vista fiscale, il lavoratore deve dichiarare i redditi percepiti e, come tutti gli altri dipendenti, può presentare le dichiarazioni dei redditi. Il 15 aprile inizia la stagione del 730, il modello di dichiarazione dei redditi più utilizzato da lavoratori dipendenti.

La presentazione della dichiarazione consente, oltre che pagare le tasse, anche di scaricare dal reddito i famosi oneri detraibili, cioè alcune categorie di spese che la Legge consente di scaricare dalle tasse.

Cosa non è tenuto a fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro domestico non ha la qualifica di sostituto d’imposta. In pratica, il datore non effettua le ritenute e nemmeno i conguagli risultanti dal modello 730 del lavoratore. Infatti, le norme non lo obbligano a rilasciare busta paga e quindi, nemmeno la CU (l’ex CUD), la certificazione unica con il riepilogo degli stipendi pagati al lavoratore. Colui che usufruisce dei servizi di una badante o di una colf, però, ha l’obbligo previsto dal CCNL di categoria, di rilasciare una ricevuta per gli emolumenti mensili dati al dipendente, nonché un documento che attesti e riepiloghi quanto erogato al dipendente per l’anno precedente.

Sarà proprio questa certificazione, quella utile al dipendente per presentare la propria denuncia dei redditi, naturalmente con tutti gli altri documenti necessari, come lo stato di famiglia, gli eventuali figli a carico, gli scontrini della farmacia o le fatture del dentista, tanto per citare alcune cose.

Il 730 senza sostituto

Spese sanitarie come l’acquisto di farmaci, le visite specialistiche, l’acquisto di dispositivi medici (aerosol, occhiali da vista, protesi dentarie), danno diritto alla detrazione del 19% dal proprio reddito. In linea di massima, utilizzando il 730 è il datore di lavoro ad effettuare i conguagli nel mese di luglio di ogni anno, in busta paga.

Per tutte le cose che abbiamo detto prima, per i lavoratori domestici, questa possibilità è negata. Nel compilare il 730, il lavoratore dovrà barrare la casella di assenza di sostituto, in modo tale che i conguagli vengano fatti dall’Agenzia delle Entrate, di norma entro dicembre. Nel caso in cui il lavoratore avrà da recuperare qualcosa in relazione alle spese, sarà il Fisco a erogare quanto spettante. Nel modello, il dichiarante dovrà riportare quanto percepito nell’anno 2016, al netto dei contributi previdenziali spettanti al lavoratore e trattenuti dal datore. Il lavoratore domestico, dal punto di vista dei redditi percepiti, viene assimilato a tutti i lavoratori dipendenti, pertanto, a loro spetta il bonus da 80 euro al mese previsto da Renzi.

Anche in questo caso, il bonus non è erogato in busta paga come avviene per tutti gli altri lavoratori e sempre il 730, viene in aiuto di badanti e colf. Sarà sempre con la presentazione della dichiarazione dei redditi che il dipendente dovrà indicare il codice 2 nella colonna dedicata al bonus, che verrà erogato in sede di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate, come dicevamo a dicembre