La professione legale non è di certo un lavoro che oggi non conosce crisi. L'elevato numero di avvocati presenti in Italia spesso spinge i professionisti che operano questo settore ad alimentare una spietata concorrenza, dove a vincere è sempre quello che offre non tanto un servizio migliore ma, al contrario, un prezzo più vantaggioso.

Proprio in merito ad una questione simile è stato chiamato ad intervenire il Tar di Milano, risolvendo un conflitto tra avvocati che si condendevano l'incarico di un Comune. L'Ente Locale nello specifico aveva chiamato più legali a presentare un'offerta di difesa relativa ad un caso che lo vedeva coinvolto per la riscossione di una somma di denaro.

Tra le proposte presentate - valutate dal Comune secondo il criterio del "prezzo più basso" - l'offerta più conveniente era risultata quella di un legale che non chiedeva alcun compenso per l'incarico di difesa se non quello relativo al pagamento delle spese "vive", pari cioè al contributo unificato che l'avvocato è tenuto a versare allo Stato). Alla base di questa decisione un ragionamento semplice: il legale dava per certa la vittoria processuale, dunque, una volta finito il processo, sarebbero stati giudice e parte sconfitta a pagare "il saldo" relativo alla sua prestazione.

Questa ipotesi però non ha convinto del tutto un altro avvocato (anche lui tra i candidati non scelti dal Comune che avevano presentato l'offerta), il quale, proprio per questo motivo, ha deciso di rivolgersi al Tar di Milano contestando la motivazione adottata dal collega per giustificare la gratuità della propria prestazione.

L'incarico di difesa infatti era gratuito solo apparentemente, poichè una liquidazione delle spese sarebbe arrivata all'avvocato comunque a processo ultimato.

Il Tribunale Amministrativo Lombardo in questo caso ha deciso di accogliere il ricorso presentato poichè l'Ente Locale, nel prendere la decisione, non ha rispettato la disciplina relativa alla partecipazione agli appalti pubblici che prevede l'esclusione delle offerte antieconomiche dalla gara.

L'importo ingiustificatamente basso ha spinto infatti il giudice ad annullare la gara in questione, poichè: non vi erano ragioni concrete che giustificassero una prestazione professionale gratuita.

E' stato specificato inoltre che ogni azione giurisdizionale ha inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza e niente dunque garantisce che la prestazione resa (inizialmente gratuita) possa essere poi retribuita (dall'avversario).