Ape e Quota 41 diventano realtà, perché i tanto attesi decreti di attuazione, sono finalmente usciti. Proposte e correttivi, in questi mesi di attesa si sono sprecati, ma nel testo dei decreti poco o niente è cambiato rispetto a quanto stabilito nell’ultima Legge di Bilancio. Sia Ape che quota 41 sono destinate a ridotte platee di beneficiari, grosso modo, divise in 3 categorie. Ci sono i disoccupati, gli invalidi (anche i caregiver) e i lavori gravosi. Proprio su questi ultimi, le proposte di correggere le misure loro destinate, sono state molte, ma solo qualcosa è entrato nei decreti.

Ecco quali sono le 11 categorie di lavori gravosi che avranno accesso sia all’Ape social che alla quota 41 e tutti gli altri requisiti necessari oltre a quelli lavorativi.

Le attività logoranti

Una cosa da sottolineare, per evitare confusione è la distinzione tra lavori gravosi e quelli usuranti. Questi ultimi infatti, sono quelli per i quali, da anni, le norme previdenziali prevedono l’uscita a 61 anni e 7 mesi. Le attività usuranti ma anche notturne, da quest’anno non avranno più il sistema delle finestre mobili che posticipavano la decorrenza della pensione di 12 mesi. In pratica, anche per palombari, minatori ed autisti di autobus, oppure per chi per tutto l’anno o per parte di esso, lavora di notte, qualcosa di nuovo è uscito.

I lavori impegnati in attività usuranti, una volta raggiunti i 61 anni di età e 35 di contributi, potranno lasciare subito il lavoro con la pensione che partirà il mese dopo aver raggiunto entrambi i requisiti. L’assoluta novità previdenziale invece è la coniazione di una nuova tipologia di lavoratori, uelli impegnati in lavori gravosi.

Come dicevamo sono 11 e cioè:

  • camionisti
  • macchinisti di treni e personale viaggiante
  • infermieri e ostetriche delle sale operatorie e sale parto
  • facchini
  • assistenti per soggetti non autosufficienti
  • maestre di asilo
  • conciatori di pelli
  • edili
  • gruisti ù
  • addetti alle pulizie
  • operatori ecologici

Requisiti

Per l’accesso sia all’Ape sociale che a quota 41 per i precoci, sono necessari diversi requisiti, oltre naturalmente a svolgere una di quelle attività di cui parlavamo prima.

Per l’Ape sociale, bisogna avere almeno 63 anni di età e 36 di contribuzione versata. Per quota 41 invece, scompare il requisiti dell’età, ma bisogna centrare 41 anni di contributi versati dei quali almeno uno prima dei 19 anni di età. Per entrambe le misure, i contributi utili al calcolo sono quelli effettivi, cioè al netto di quelli figurativi, tra i quali quelli per il servizio militare, le maternità, le disoccupazioni e così via. Inoltre, l’attività gravosa svolta, deve essere continua in 6 degli ultimi 7 anni. In pratica, per l’accesso ad entrambe le misure, un lavoratore deve risultare assunto, per 6 degli ultimi 7 anni prima di presentare domanda. Proprio su questo paletto è stato inserito l’unico correttivo rispetto al testo originale delle due misure, cioè la franchigia di 12 mesi.

Inizialmente la misura prevedeva la continuità lavorativa piena di 6 anni sugli ultimi 6. Un paletto criticato che rischiava di lasciare appiedati quanti, come gli edili, ricorrono spesso alle disoccupazioni indennizzate Inps oppure alle Cig, durante il periodo invernale. È stata rispedita al mittente la proposta last minute dei sindacati, che volevano una franchigia di 24 mesi, abbassando a 5 gli anni di continuità lavorativa, oppure allungando ad 8 il periodo per così dire, di osservazione. Per le modalità di presentazione delle domande, per entrambe le vie bisogna presentare entro il 15 luglio (scadenza cambiata per via dei ritardi, la prima era prevista il 30 giugno), l’istanza di certificazione del diritto.

L’Inps risponderà all’istanza entro il 15 ottobre e solo in caso di certificazione del diritto all’Ape o a quota 41, si dovrà presentare domanda di pensione vera e propria. Nel caso dell’Ape poi, bisognerà presentare oltre alla domanda di anticipo pensionistico, anche la domanda di pensione di vecchiaia, quella che andava presentata a 66 anni e 7 mesi. Le pensioni avranno effetto retroattivo nonostante tra istanza e risposta dell’Inps, si arriverà a fine anno. le misure infatti decorreranno, per chi raggiunge i requisiti prima, dal 1° maggio.