Ieri 23 maggio, l’Inps ha emanato una nuova circolare che era attesa da molti lavoratori con contratti di collaborazione e che riguarda il loro sussidio di disoccupazione, la Dis-Coll. La circolare n° 89 del 2017 infatti sblocca le domande di disoccupazione per molti lavoratori, tra i quali gli addetti ai call-center per esempio. Ecco cosa dice la circolare e di cosa si tratta.
Dis-Coll
La Dis-Coll è la versione di indennità per disoccupati che viene erogata a soggetti assunti con contratti di collaborazione, gli ormai famosi co.co.co e co.co.pro.
nata nel 2015, in via sperimentale, la Dis-Coll non era stata rinnovata per il 2017, perché nessuna traccia del via libera all’estensione della sperimentazione, era presente nell’ultima Legge di Bilancio. È stato necessario inserire un punto nel Decreto Milleproroghe per vedere materializzarsi l’estensione di questo strumento, che altrimenti avrebbe lasciato senza reddito soggetti che per colpa di un contratto particolare, non rientravano nel sussidio unico per disoccupati, la naspi. L’indennità per i collaboratori è erogata a soggetti iscritti nella gestione separata che perdono il lavoro involontariamente, proprio come per la Naspi. Per rientrare nei requisiti necessari, il lavoratore, oltre ad aver perso il lavoro, deve risultare disoccupato al momento della domanda e deve avere almeno 3 mesi di contributi versati a nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la data in cui presenta domanda.
L’indennità non può superare i 1.300 euro al mese ed in linea di massima è pari al 75% dello stipendio ricevuto. Per la durata invece, la Dis-Coll è erogata per massimo 6 mesi e per la metà dei mesi lavorati, sempre nel lasso di tempo che va dall’anno precedente al giorno della domanda.
Domande
Essendo particolare la tipologia di lavoro a cui si riferisce, risulta particolare anche un vincolo reddituale alla misura collegato.
Nella gestione separata, il minimale per l’accredito di un mese di contribuzione è 1.295,66 euro. Per poter conseguire la Dis-Coll quindi, il lavoratore dovrà avere incassato stipendi per almeno 3.900 euro, in modo tale da centrare i 3 mesi di contribuzione necessaria come anzianità. La circolare spiega come le domande per coloro che sono stati licenziati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2017, proprio in virtù dello sblocco, dovranno essere presentate in maniera straordinaria, entro il 30 luglio prossimo.
Questo perché non essendo stata rinnovata subito, la misura, ha impedito a questi soggetti di presentare istanza nei canonici 68 giorni dalla data di licenziamento. Anche le domande respinte proprio in assenza di proroga, saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps senza necessità di produrre nuova istanza.