Con il messaggio 2499 del 16 giugno, l’Inps ha confermato la proroga per le agevolazioni alle aziende per assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello. Si tratta di importanti incentivi per le aziende che, come previsto nell’ultima Legge di Bilancio, sono state prorogate anche a tutto il 2017. Le agevolazioni infatti, sono nate nel settembre 2015 ed avviate in versione sperimentale.
Con il nuovo messaggio, l’Inps recependo quanto fuoriuscito dalla manovra finanziaria in vigore dal 1° gennaio, ha confermato il protrarsi del provvedimento fino al 31 dicembre 2017. Ecco di che agevolazioni si tratta e cosa dice l’Inps nella comunicazione.
Incentivi alle aziende
Oggetto della comunicazione Inps è il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma ed il certificato STS (specializzazione tecnica superiore), cioè il famoso contratto di apprendistato di 1° livello. Le agevolazioni offerte dall’Inps sono, in primo luogo, la cancellazione del contributo di licenziamento che in genere grava sul datore di Lavoro.
Inoltre, viene offerta la riduzione dal 10 al 5% dei contributi da versare e lo sgravio totale dei contributi da versare per il finanziamento della Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale per i disoccupati erogato dall’Inps.
L’Istituto sottolinea nel messaggio che, per quanto concerne l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti, essa resta identica a tutte le altre tipologie di lavoratori dipendenti ed è fissata al 5,84%. Altro chiarimento dell’Inps riguarda la trasformazione del contratto al termine di quello che a tutti gli effetti è il periodo di formazione. Per i 12 mesi post periodo di apprendistato, alle aziende resta caricata l’aliquota tipica di tutti i contratti di formazione, cioè quella pari all’11,61%.
A chi si rivolge l'agevolazione
Il regime contributivo agevolato e prorogato a fine 2017 si applica a tutte le tipologie di aziende, anche quelle che presentato una dotazione di organico inferiore a 10 dipendenti e che pagano contributi con aliquote agevolate (dal 1,5% al 3%) per i primi anni di contratto.
In questo caso però, per assunzioni precedenti settembre 2015 e quindi antecedenti all’entrata in vigore dell’agevolazione, se la durata di sgravio totale di 3 anni offerte alle aziende sottodimensionate si accavalla con il nuovo incentivo, le due agevolazioni non possono cumularsi. Infatti l’Inps precisa che lo sgravio totale di 3 anni si applica anche ai contratti di apprendistato di 1° livello, ma evidentemente, esso agisce in alternativa agli incentivi oggetto della proroga.
Infine, sempre l’Inps conferma quanto stabilito dal Ministero del Lavoro in materia contribuzione per apprendistato.
I contributi sono dovuti per le ore di lavoro effettivamente svolte e quindi retribuite. Per le ore non retribuite, o per quelle di formazione esterna all’azienda, nulla è dovuto da parte del datore di lavoro in termini di contribuzione da versare. Inoltre, per questi periodi, anche lo Stato non ha obbligo di riconoscere alcuna contribuzione figurativa all’apprendista.