Uscita la circolare Inps relativa alla misura destinata ai precoci, cioè Quota 41. Il 16 giugno il decreto della misura è finito in Gazzetta Ufficiale entrando ufficialmente in vigore e l’Inps prontamente ha messo on line, sul suo portale ufficiale, la relativa circolare che come promesso era già pronta. Evidente che dalla firma del decreto, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nulla è cambiato per quanto riguarda la misura, i requisiti e le norme che la accompagnano, altrimenti, non si spiegherebbe la velocità con la quale l’Inps ha provveduto di fatto ad avviare la macchina operativa.
Ecco però nel dettaglio, cosa riporta la circolare dell’Inps, soprattutto per quanto riguarda punti poco noti e l’interpretazione che l’Inps dà alla misura.
Pensione anticipata ai precoci
Parlavamo di interpretazione, perché spesso, passare all’applicazione di una novità previdenziale fuoriuscita dal Governo, lascia discreto campo di manovra all’Inps da questo punto di vista. Opzione donna o la Deroga Fornero per esempio, in passato hanno messo in luce diverse problematiche dovute all’interpretazione particolare che l’Inps dava alle misure ed alle norme che le componevano e che evidentemente erano state predisposte in maniera non del tutto precisa. Per quota 41 sembra che non ci saranno problemi eccessivi, anche se sul campo dei requisiti, delle incumulabilità e incompatibilità della misura, qualcosa va sottolineato.
Innanzitutto va detto che tra paletti e vincoli, la misura risulta essere appannaggio di una ristretta cerchia di lavoratori. Siamo ben lontani da quella quota 41 auspicata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e che è tutt’oggi oggetto di rivendicazione da parte dei sindacati e dei comitati di lavoratori. La misura entrata in vigore venerdì assomiglia più ad una misura assistenziale che ad una previdenziale.
Infatti essa è destinata a soggetti che per svariati motivi risultano svantaggiati e meritevoli di particolare tutela. La prima categoria è quella di chi ha perduto il posto di lavoro, cioè i disoccupati. Poi ci sono quelli alle prese con le invalidità, sia personali che per i loro familiari di primo grado, fiscalmente a carico.
Infine ci sono i soggetti che svolgono mansioni gravose e che rientrano tra le 11 categorie di attività previste in manovra finanziaria.
Incompatibilità, incumulabilità e soggetti esclusi
La misura quindi viene centrata con 41 anni di contributi di cui uno versato prima dei 19 anni di età, anche non consecutivamente, sempre che si rientri tra i 4 profili di tutela prima citati. I disoccupati devono aver terminato di percepire la Naspi o gli altri ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, devono essere stati licenziati e quindi, non aver perso il posto di lavoro per dimissioni (a meno che non siano per giusta causa) o per scadenza contratto. Gli invalidi o i caregivers, devono avere a che fare con una percentuale di invalidità accertata di almeno il 74% e per i soggetti che prestano assistenza, questa deve essere svolta da almeno 6 mesi.
Per le attività gravose invece, queste devono essere state svolte in 6 degli ultimi 7 anni prima della presentazione delle domande. L’anticipo è concesso dai 41 anni di contributi versati e fino ai 42 anni e 10 mesi che normativa vigente alla mano, consentirebbero di percepire la pensione di anzianità, o meglio la pensione anticipata come è stata ribattezzata con la Legge Fornero. Nel periodo di anticipo, i beneficiari non potranno avere redditi di lavoro subordinato o autonomo. In presenza di questi redditi infatti, la pensione con quota 41 verrebbe sospesa fino al termine del rapporto di lavoro che produce i redditi incumulabili e verrebbero chieste le restituzioni di tutti i ratei percepiti indebitamente.
Inoltre, la quota 41 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste dai contratti di lavoro dei soggetti beneficiari, a meno che non si tratti dei benefici riservati ad invalidi con disabilità superiore al 74% e per i quali c’è il surplus contributivo di 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto fino ad un massimo di 5 anni.