Con il decreto 70/2016, il Ministero della Giustizia ha ridefinito l'assetto delle modalità di svolgimento del tirocinio per poter accedere all'Esame di abilitazione alla professione forense.

Le due novità più importanti riguardano la durata della pratica, ridotta a diciotto mesi (così come già disposto precedentemente dalla Legge del 2012) e la possibilità di completare la pratica anche attraverso modalità differenti rispetto alla frequentazione di uno studio legale.

Alla luce di queste novità, vediamo qual è l'iter che il neolaureato in Giurisprudenza deve seguire per lo svolgimento della pratica forense.

La pratica forense: novità recenti

A seguito del conseguimento di un titolo di laurea in Giurisprudenza, il neodottore che intende dedicarsi alla carriera forense deve innanzitutto mettersi alla ricerca di uno studio legale in cui svolgere diciotto mesi di pratica.

Il dominus, cioè il titolare dello studio presso cui il praticante svolgerà la propria attività, deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni anni. Solitamente, gli studi legali alla ricerca di praticanti sono segnalati sui siti dei Tribunali delle varie città, per cui è opportuno tenerli costantemente sotto controllo.

Una volta trovato lo studio e redatti tutti i documenti da consegnare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale presso cui ci si iscrive, l'aspirante avvocato potrà iniziare a svolgere il proprio praticantato.

Secondo quanto ribadito dal decreto 70/2016, il tirocinio avrà una durata di diciotto mesi (in luogo dei ventiquattro previsti in precedenza) e sarà suddiviso in tre semestri: per ogni semestre, il praticante dovrà assistere ad almeno venti udienze, le quali dovranno poi essere registrate sul libretto di pratica.

Con un recentissimo parere, risalente a novembre 2017, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che possono essere conteggiate come udienze anche le mediazioni civili e commerciali a cui il praticante avvocato ha partecipato, purchè di tale partecipazione vi sia una valida documentazione.

Con il parere 55/2017, dunque, il CFN ha voluto sottolineare l'importanza della mediazione stragiudiziale per la formazione e la preparazione degli aspiranti avvocati.

Sul libretto di pratica, dovranno essere segnati, oltre alle udienze, anche gli atti che il praticante ha redatto durante il semestre di pratica presso lo studio del dominus, nonchè due questioni giuridiche affrontate durante il tirocinio.

Alla fine di ogni semestre, il libretto di pratica dovrà essere consegnato al COA e sottoposto alla valutazione del Consiglio. Dopo il primo anno di pratica, il praticante sarà sottoposto ad un colloquio funzionale a testarne la preparazione e le conoscenze.

Alla scadenza dei diciotto mesi, il candidato che avrà completato opportunamente il tirocinio forense potrà presentare la propria domanda per partecipare all'esame di stato, che si svolge annualmente nel mese di dicembre.

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