Età pensionabile, contributi necessari per le Pensioni, Ape e tutte le altre problematiche previdenziali di cui si parla quotidianamente sembrano tutte presentare continuamente pessime notizie per i lavoratori. La pensione che si allontana nel tempo, con l’ennesimo aumento in termini di requisiti previsto per il 2019. Solo pochi soggetti saranno salvaguardati dall’inasprimento di età pensionabile e contributi per la pensione anticipata nel 2019. Si tratta delle 15 attività di lavoro gravoso previste dalle ultime due manovre finanziarie, mentre per tutti gli altri nel 2019 la pensione di vecchiaia si centrerà a 67 anni e quella anticipata con 43 anni e 2 mesi di contributi.

A gennaio poi per le donne stop all’anno di sconto sull’età per la pensione di vecchiaia che per tutto il 2018 e per tutti potrà essere percepita solo a 66 anni e 7 mesi, per salire a 67 nel 2019. Pessime notizie come dicevamo, ma non solo perché l’Inps con la circolare 180 del 7 dicembre riporta l’attenzione sulla pensione di vecchiaia e anticipata a 64 anni. Una possibilità ancora attiva per la quale l’Istituto ha voluto dare alcuni chiarimenti circa i periodi di contribuzione utili ai possibili beneficiari.

Di cosa si tratta

I lavoratori del settore privato, per i quali le pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle sue forme sostitutive possono conseguire all’età di 64 anni la pensione anticipata.

Si tratta della cosiddetta deroga Amato che prevede questa pensione anticipata a soggetti che oltre all’età anagrafica utile hanno anche 35 anni di contributi se uomini e 20 anni per le donne. Proprio i 20 anni di contributi necessari per le donne, i medesimi per la normale quiescenza di vecchiaia, spesso fanno chiamare la misura pensione di vecchiaia anticipata.

Per tutti, però, non basta raggiungere solo ed esclusivamente età e contributi, ma bisogna centrare entro un determinato periodo la quota 96. In pratica la possibilità viene concessa a coloro che entro il 31 dicembre 2012 si trovavano con 60 anni di età e 35 di contributi (quota 96, con frazioni di anno valide) oppure con 60 anni e 20 di versamenti per le donne.

Il meccanismo prevede la cristallizzazione del diritto, pertanto anche nel 2017 si potrà centrare questa misura tenendo presente che alla stessa si applica il meccanismo dell’aspettativa di vita e che quindi per 2016 e 2017 serviranno 64 anni e 7 mesi di età.

La circolare

La misura negli anni è stata sempre soggetta ad interventi Ministeriali che hanno corretto interpretazioni troppo restrittive da parte dell’Inps. È il caso della continuità lavorativa necessaria per l’accesso alla deroga Amato, perché l’Inps accettava le domande solo a quei lavoratori che oltre a centrare i requisiti necessari al 31 dicembre 2012, risultavano ingaggiati e quindi in continuità lavorativa al 28 dicembre 2011. Il paletto che impediva l’accesso alla pensione anticipata a quanti a fine 2011 erano disoccupati, sospesi, in aspettativa o non sotto contratto per assistere familiari disabili è stato tolto proprio dal Ministero che ha spronato l’Inps a correggersi con una circolare del 2016, la 196.

Adesso, la circolare emanata il 7 dicembre scorso, la numero 180 elimina un altro vincolo della misura e di fatto estende la possibilità di accesso ad altre persone. I contributi utili all’accesso secondo l’ennesima ristretta interpretazione dell’Inps dovevano essere solo ed esclusivamente quelli effettivi, senza far entrare nel conteggio i figurativi. Adesso con la nuova comunicazione ufficiale dell’Istituto, tutto si apre anche ai contributi da riscatto, quelli del servizio militare e tutti i figurativi in genere, in pratica tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata. Adesso il nodo è come faranno i lavoratori che si sono visti respingere le istanze proprio per questi paletti e vincoli interpretativi dell’Inps.

Partendo dal concetto del diritto già maturato e quindi cristallizzato, l’indirizzo dell’Istituto dovrebbe rimarcare quanto previsto dalla circolare 196 del 2016 nella quale si comunicava che quanti avrebbero voluto farsi riesaminare la domanda alla luce delle nuove disposizioni, potevano presentare istanza entro 3 anni dalla presentazione della domanda iniziale. Pertanto, quanti si sono visti respingere la domanda perché i contributi figurativi non furono conteggiati (e tra i nati nel 1952 ce ne sono molti), possono presentare domanda di riesame.