Importanti novità in materia ammortizzatori sociali quelle che vengono fuori da una nuova circolare dell’Inps. Si tratta della classica circolare con la quale ogni anno l’Istituto è solito aggiornare gli importi massimi erogabili per gli ammortizzatori sociali vigenti. Una circolare che riguarda la naspi, la Dis.Coll, i trattamenti di integrazione salariale, la disoccupazione agricola ed anche i lavori socialmente utili. Gli importi salgono anche se leggermente ed ecco nel dettaglio cosa riporta la circolare.

Disoccupazione

Nel palinsesto normativo dell’Inps, alla voce stato di disoccupazione la Naspi rappresenta l’indennità più importante.

Si tratta dell’indennizzo unico per chi perde involontariamente il proprio lavoro, una misura che con il Governo Renzi è nata ed ha soppiantato la Requisiti Ridotti, la Aspi e la Mini Aspi, tutti ammortizzatori da cui deriva la Naspi. Nella circolare 19 di ieri 31 gennaio viene stabilito che l’importo massimo erogabile di Naspi a ciascun beneficiario è di € 1.314,30 al mese. Dal punto di vista normativo non cambia nulla con la disoccupazione che si percepisce per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente (per il 2018 è quello 2012014-2017).

Sempre in base al quadriennio precedente ed alla media delle retribuzioni ai fini previdenziali erogate dai datori di lavoro, si calcola l’importo erogabile che è pari all’75% di detta media sempre no sforando l’importo massimo appena aggiornato ed aumentato.

Dal quarto mese di fruizione dell’indennità la stessa cala del 3% al mese. A fianco alla Naspi esiste la Dis.Coll, indennità di disoccupazione per soggetti che hanno contratti da collaboratore (i lavoratori dei call center per esempio). Anche in questo caso l’Inps stabilisce i nuovi massimi erogabili fissati con le stesse cifre della Naspi.

La Dis.Coll dal punto di vista della durata però può essere percepita anche nel 2018 per un periodo massimo di 6 mesi.

Altre novità

Un altro importante ammortizzatore per chi perde il posto di lavoro è la disoccupazione agricola per la quale come di consueto le domande si presentano entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è perso il lavoro.

Una misura che come facilmente intuibile, viene erogata a dipendenti di aziende agricole, braccianti e così via. se la Naspi o la Dis.Coll vengono percepite mensilmente nei periodi successivi alla perdita di lavoro, la disoccupazione agricola viene erogata di norma in unica soluzione. In questo caso l’Inps ha chiarito che per il 2018 ed in riferimento a periodi di lavoro dell’anno precedente, l’importo massimo erogabile per mese di disoccupazione è di euro 1.167,91, mentre il minimo è 971,71. Resta confermato il requisito delle 102 giornate di lavoro nel biennio precedente la data di presentazione della domanda come requisito utile alla presentazione della domanda. Nel 2018 l’assegno erogato a soggetti che prestano attività in lavori socialmente utili sale ad € 586,82.