Punire i ragazzi indisciplinati facendogli scrivere frasi denigratorie alla lavagna come "Non farò più il cattivo", alla Bart Simpson, per intenderci, potrebbe essere un reato. E’ stato fatto rientrare, infatti, nel “reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina” che si configura quando si supera un certo limite nell’assegnare punizioni, castighi o minacce. Ma, nel caso citato, con una diminuzione della pena da 6 mesi a 15 giorni (sentenza Cassazione n. 34492/12). Per tale reato è stato indagato recentemente un maestro di Bergamo che avrebbe chiuso i propri alunni nell'armadio si parla anche di presunti disegni violenti sia sui quaderni che alla lavagna, in cui i bambini venivano mangiati o percossi.

La prossima udienza sarà il 25 maggio prossimo e il docente rischia fino a 6 mesi di reclusione. Tale tipo di abuso, infatti, è un reato che commettono tutti coloro che avendo una posizione di superiorità o autorità verso più giovani, come ad esempio i genitori con i figli e gli insegnanti con gli alunni, esagerano nell’assegnare punizioni, castighi o semplicemente nel fare offese o minacce verbali troppo dure.

Quando si verifica tale reato e come si accerta?

Sicuramente non si può parlare di abuso quando l’insegnante o il genitore richiama verbalmente il figlio o l’alunno in caso di maleducazione o indisciplina. A volte sono indispensabili, infatti, punizioni per l’educazione del bambino, ma quando si supera il confine tra educazione e severità e vero e proprio abuso?

Ciò avviene quando appunto i mezzi usati per “educare” il subordinato possano essere motivo di pericolo di malattia in chi ha subito il comportamento troppo severo volto alla correzione. Questo si verifica, ad esempio, con lesioni vere e proprie dovute a castighi che ledono (involontariamente) l’incolumità personale (con pena aggravata, in questo caso), ma anche se viene meno la serenità psichica dell’interessato.

È stata la Cassazione a specificare cosa si intende per serenità psichica, ovvero ha dichiarato che sono reati tutti quei comportamenti che possono comportare stati d’ansia, insonnia, depressione e disturbi del comportamento.

Quali sono le pene previste dal codice per tale reato?

Ma cosa rischia il genitore o l’insegnante che compie tale reato?

Il codice penale prevede la reclusione fino a sei mesi, ma se dall’abuso deriva anche la morte del soggetto (anche per suicidio dopo stato depressivo) la pena aumenta fino a otto anni di reclusione, sempre che non ci sia stata volontà effettiva di provocare la morte del soggetto: in tal caso il reato che si configura è quello di omicidio volontario.

Abuso dei mezzi di correzione e disciplina e maltrattamenti: cosa cambia?

La legge specifica che l’abuso dei mezzi di correzione è diverso dal maltrattamento. Il primo infatti può verificarsi anche una sola volta per un eccessivo uso di un “potere” che comunque spetta al genitore o al docente. I maltrattamenti invece sono comportamenti di per sé già illegittimi e spesso ripetuti nel tempo e prevedono pene molto più severe.