Tra pochi giorni entra in vigore l’assegno di ricollocazione, l’ammortizzatore introdotto dal Jobs Act destinato ai disoccupati che potranno così beneficiare di programmi di formazione e di sostegno finalizzati al superamento dello stato di disoccupazione. Terminato il l’iniziale periodo di sperimentazione che ha coinvolto un campione di 27 mila soggetti, dal prossimo 3 aprile entrerà quindi definitivamente a regime. Vediamo chi può accedere a questo beneficio e come fare domanda.

Chi può accedere l’assegno di ricollocazione

L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE viene riconosciuto ai disoccupati che hanno smesso di ricevere l’assegno della Naspi da almeno quattro mesi ed è compatibile con la richiesta del Reddito di inclusione.

Nella platea di potenziali destinatari dell’assegno rientrano anche i lavoratori interessati da accordi di ricollocazione stipulati nei casi di riorganizzazione e crisi aziendali in cui non sia previsto il completo recupero occupazionale.

Il sussidio consiste in un voucher di importo variabile tra i 250 ed i 5.000 euro, a seconda della difficoltà che il beneficiario potrà avere nel trovare un nuovo lavoro. Difficoltà che verrà valutata in base all’età, alla formazione e al tipo di contratto che sarà proposto al disoccupato. Ad esempio, in caso di contratto a tempo indeterminato, l’assegno sarà compreso tra 1.000 e 5.000 euro; in caso di contratto di 6 mesi, l’importo sarà tra 250 e 2.500 euro; in caso di contratto a termine tra 3 e 6 mesi, previsto solo per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, il voucher sarà tra 250 e 1.250 euro.

Attraverso l’assegno di ricollocazione, il disoccupato potrà acquistare da un qualsiasi ente erogatore riconosciuto i servizi di assistenza e formazione che dovranno condurlo all’ottenimento di un contratto di lavoro congruo a quelle che sono le sue aspettative.

Dal 3 aprile le domande per l’assegno di ricollocazione

La domanda per l’accesso all’assegno di ricollocazione può essere presentata per via telematica attraverso il sito dell’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, o presso un Centro per l’impiego.

Al momento della domanda, il richiedente dovrà indicare l’ente di formazione o l’agenzia prescelta per l’erogazione del servizio.

Una volta riconosciuto il diritto al beneficio, il disoccupato inizierà un programma elaborato ad hoc della durata di 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Solo al raggiungimento del risultato, ovvero la proposta di un contratto di lavoro, l’Anpal procederà al versamento del voucher riconosciuto che sarà erogato direttamente all’ente fornitore del servizio.