La visita fiscale non può essere evitata dal dipendente attraverso la semplice apposizione del Codice E sul certificato di malattia redatto dal medico curante. Lo ha chiarito l'Inps, con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito istituzionale. Il comunicato si è reso necessario, in quanto, su internet sono circolate diverse fake news in base alle quali sarebbe bastata l'apposizione del suddetto codice sul certificato di malattia per esonerare i lavoratori dalla visita fiscale domiciliare. Di conseguenza, richieste del genere al proprio medico curante sono del tutto inutili.

Infatti, il Codice E non è neanche inserito nel certificato telematico che il medico è tenuto a redigere al momento della richiesta da parte dell'assistito.

Le precisazioni dell'Inps

L'Istituto nazionale di Previdenza Sociale si premura, innanzitutto, di chiarire che attualmente la legislazione in vigore non prevede un esonero dal controllo ma esclusivamente dall'obbligo di reperibilità. Questo perché è sempre possibile poter concordare con l'Inps l'orario della visita fiscale presso il proprio domicilio. Ciò è stato chiarito direttamente dall'Inps con la propria Circolare n°95 del 7 giugno 2016.

Previste agevolazioni solo per specifiche categorie di lavoratori

La comunicazione dell'Inps chiarisce anche che il medico di famiglia ha solamente la possibilità di applicare delle particolari agevolazioni verso delle ben precise categorie di lavoratori.

Tali agevolazioni sono strettamente regolamentate da dei decreti legislativi attualmente in vigore. Tali agevolazioni fanno riferimento al fatto di non rispettare le cosiddette fasce di reperibilità per queste categorie lavorative. Andando nello specifico, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2016 ha previsto che i dipendenti di aziende private affetti da patologie che necessitano per la loro cura di apparecchiature salvavita possono usufruire di tali agevolazioni.

Come pure i dipendenti che soffrono di patologie connesse al proprio stato d'invalidità riconosciuto o accertato almeno nella percentuale del 67%.. Alle prime due casistiche di esenzione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2017 n° 206 riconosce ai soli dipendenti pubblici, come motivo di esonero, la sola causa di servizio riconosciuta che sia stata conseguenza di una menomazione unica o plurima rientrante nelle prime tre categorie della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981 n°834, o comunque faccia riferimento a patologie elencate nella Tabella E dello stesso decreto.

L'utilizzo del Codice E

Per quanto riguarda il Codice E, l'Inps chiarisce che si tratta di un codice ad esclusivo uso interno da parte dei medici dell'Inps. I medici possono decidere di apporre questo codice durante l'esame dei certificati pervenuti e solo a seguito del riscontro di malattie gravissime ed esclusivamente a seguito di precise disposizioni impartite dalla direzione centrale dell'ente previdenziale. Di conseguenza, conclude l'Inps, qualunque altro tipo di annotazione del suddetto Codice non può produrre alcun effetto.