Sovente si sente dire che viviamo nell’era del grande fratello del fisco. In pratica, tutte le amministrazioni pubbliche, dall’Agenzia delle Entrate all’Inps, sanno cosa fa un cittadino per vivere, dove e quanto ha di risparmio e chi gli versa i soldi per andare avanti. Nessun cittadino è escluso da questo punto di vista, nemmeno il pensionato. I dati in mano alle PA e soprattutto agli Agenti per la Riscossione servono a questi ultimi per avviare le procedure di recupero di eventuali crediti verso i cittadini e nel caso di cui trattiamo, nei confronti dei pensionati.

Una sentenza della Cassazione emessa a febbraio 2019 affronta un argomento alquanto spinoso che riguarda i pignoramenti o addirittura il blocco delle Pensioni per cittadini morosi per debiti fiscali, erariali o nei confronti dell’Inps stesso che paga la pensione. Quando il debito è nei confronti di un Ente pubblico lo strumento più utilizzato dal creditore diventa il pignoramento della pensione che adesso può diventare blocco a partire già da 5.000 euro.

Pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione resta sottoposto a specifici limiti, a partire dalle differenze a seconda se la pensione erogata è inferiore o superiore a 5.000 euro. Per le pensioni di importo sotto la soglia di 5.000 euro, la pensione viene sempre accreditata sul conto del pensionato, anche se in mano all’amministrazione pubblica creditrice c’è la possibilità di procedere alla trattenuta alla fonte, il cosiddetto pignoramento presso terzi, dove il terzo è l’Inps che è colui che eroga la pensione al cittadino.

In linea generale la pensione non può essere pignorata per intero ma solo fino ad 1/5 se il creditore è l’Inps o se la pensione erogata è superiore a 5.000 euro. Per pensioni più basse vige la regola di 1/7 per ratei fino tra 2.500 e 5.000 euro e 1/10 per pensioni inferiori a 2.500 euro se i creditori sono Enti diversi dall’Inps.

La sentenza 3648 della Cassazione messa in rete ieri dal sito di informazione legale “laleggepertutti.it” chiarisce che la percentuale di pensione pignorabile prima descritta a seconda dei casi, deve essere calcolata sul netto, cioè sulla pensione che effettivamente arriva sui conti dei pensionati. In pratica, si chiarisce che le percentuali di pignoramento degli assegni devono essere calcolati sempre sulle cifre al netto delle tasse pagate sulla pensione.

Inoltre, sempre gli “ermellini” della Cassazione hanno specificato che la parte pignorabile è solo quella oltre il cosiddetto minimo vitale, che per il 2019 è pari ad € 689,98 cioè 1,5 volte l’assegno sociale che da gennaio è salito a 457,99 euro. In pratica, su una pensione di 1.000 euro mensili, si potrà vedersi pignorare solo 1/5 o 1/10 della parte eccedente il minimo vitale cioè su 313,02 euro e quindi massimo 62,60 euro al mese se il creditore è l’Inps e 31,30 euro al mese se i debiti sono nei confronti di altri Enti.

Pensioni superiori a 5.000 euro, si rischia il blocco

Si parla di blocco quando la pensione pur finendo nei conti dei cittadini, non può essere prelevabile ed utilizzabile.

Quando l’Inps deve versare importi pari o superiori a 5.000 euro ad un pensionato, interroga il concessionario per la riscossione. In pratica, prima di erogare la pensione chiede se ci siano debiti a carico del pensionato. Nel caso in cui il pensionato risulti in mora, il pagamento viene sospeso dando un termine entro il quale lo stesso pensionato deve provvedere a regolarizzare la situazione. È sovente possibile che dal blocco si passi alla compensazione automatica del debito vantato, ma mai integralmente e sempre in base alle percentuali prima descritte.

Una distinzione chiarita dalla sentenza è poi quella del pignoramento della pensione dal conto corrente. È possibile infatti che anziché utilizzare l’Inps come terzo, il concessionario utilizzi la banca o le Poste, cioè i conti ed i libretti dove il pensionato riceve i soldi.

In questo caso si rischia anche il pignoramento dei risparmi che il pensionato ha sul conto e con percentuali maggiori rispetto alle regole di cui parlavamo precedentemente. In questo caso possibile pignorare i soldi sul conto solo sulla parte che eccede le 3 volte l’assegno sociale, cioè 1.373,97 euro.