Gli assegni familiari sono una agevolazione che la normativa italiana riconosce sia a cittadini italiani che stranieri. Dal 1° aprile, ad esclusione dei lavoratori impiegati nel settore agricolo, la domanda per gli assegni familiari sarà richiedibile solo on line e direttamente all’Inps. In pratica, assegno spettante anche per colf, badanti e per i lavoratori del settore domestico. Questo vale sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati, perché i cosiddetti Anf sono un diritto anche dei pensionati. Per quanto riguarda gli stranieri, dal 2015 essi sono stati equiparati agli italiani e l’assegno familiare spetta anche per i parenti a carico non residenti in Italia, sempre che il soggetto richiedente rispetti determinati requisiti reddituali.
Vediamo nello specifico come funzionano questi assegni per i cittadini stranieri e come si può presentare domanda dopo l’entrata in vigore delle novità con decorrenza 1° aprile.
Familiari a carico
Italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo sono tutti soggetti che rientrano nel bacino di applicazione degli assegni familiari. Per poter richiedere gli Anf occorre in primo luogo essere pensionato o lavoratore dipendente. L’assegno può essere percepito per il coniuge a carico anche se non convivente e solo se non è legalmente separato. Lo stesso vale per i figli o per gli equiparati sotto i 18 anni di età e quindi anche se non convivono con il richiedente.
Per i figli maggiorenni invece, assegno concesso solo se non sposato ed inabile e nel caso in cui il figlio con età sopra i 18 anni, sia studente o apprendista, l’assegno è erogato fino al ventunesimo anno di età. Per le famiglie considerate numerose, cioè quelle in cui risultano presenti 4 o più figli, gli Anf vengono concessi fino ai 26 anni di età di ciascun figlio.
Assegno spettante anche per sorelle e fratelli del richiedente ed anche sui nipoti minorenni o maggiorenni invalidi, se orfani dei loro genitori.
Limiti di reddito e importi degli Anf
L’importo di assegno previsto dall’Inps per il 2019 è pari ad € 141,30. Ogni anno l’Inps aggiorna le tabelle relative agli assegni familiari e quelle attualmente in vigore scadranno il prossimo 30 giugno 2019.
Per esempio, una famiglia composta da 3 persone, delle quali una è il richiedente e gli altri due sono coniuge e figlio a carico, con reddito familiare entro la soglia di € 14.541,59, l’assegno spettante è di € 137,50. Se invece ci fosse anche un secondo figlio, l’assegno sale ad € 258,33.
Domanda ed arretrati
Come dicevamo, la novità partita ieri 1° aprile riguarda la modalità di richiesta degli assegni. Se il richiedente è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici Inps, con Pin dispositivo, la richiesta potrà essere fatta direttamente dal portale ufficiale dell’Istituto, accedendo all’area dedicata alle richieste di prestazioni a sostegno del reddito. In alternativa è possibile fare tutto tramite il contact center dell’Inps o rivolgendosi a Caf, Patronati e strutture abilitate e convenzionate con l’Istituto di Previdenza Sociale Italiano.
La richiesta può essere anche retroattiva, a prescindere che ci sia o meno continuità di assunzione al momento della presentazione. In pratica, la domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e spetta per tutto il periodo effettivo di assunzione. La richiesta può arrivare fino a 5 anni indietro, garantendo arretrati ai richiedenti perché è proprio in 5 anni che la legge prevede la prescrizione del diritto alla richiesta degli assegni.
Documenti da allegare
Per vedersi riconoscere gli assegni per i familiari non residenti in Italia occorre allegare alle istanze una serie di documenti differenti a seconda del paese di origine. Per italiani o stranieri appartenenti ad uno Stato della Comunità Europea, serve la dichiarazione di responsabilità del richiedente, quella che attesti la reale composizione del nucleo familiare anche se residente all’estero.
Il formulario da sottoscrivere e compilare si chiama E205. Per gli extracomunitari provenienti da paesi non convenzionati con l’Italia invece, occorre farsi rilasciare dal paese di origine i certificati di cittadinanza e di stato di famiglia, con relative traduzioni in italiano da parte del proprio Consolato presente nel territorio nostrano.